Condominio tecnico: breve guida operativa al diritto di accesso agli atti amministrativi e al superbonus 110%
Dai principi generali all’analisi di un recente caso concreto, l’evoluzione dell’istituto e la rilevanza dell’inerzia della pubblica amministrazione
Il diritto di accesso agli atti amministrativi, codificato dall’articolo 22 della Legge 241/90, può essere definito come il potere/diritto degli interessati/aventi diritto di richiedere, di prendere visione e, nel caso, di ottenere copia dei documenti amministrativi. Il diritto in oggetto ha la finalità specifica di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. In più, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività della pubblica amministrazione.
Il diritto di accesso agli atti, che spetta a tutti quei soggetti che dimostrino di avere un interesse giuridicamente rilevante nei confronti dell’atto e/o del procedimento oggetto del diritto di accesso, può essere esercitato nei confronti delle amministrazioni dello Stato, degli uffici pubblici, delle aziende autonome, degli enti pubblici e anche nei confronti dei concessionari di servizi pubblici.Viceversa, è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall’ordinamento. Pertanto, è compito delle amministrazioni individuare gli atti conoscibili e quelli che, viceversa, necessitano di essere tutelati.
La procedura di accesso agli atti e la riforma della pubblica amministrazione
Il diritto di accesso si esercita mediante l’inoltro di richiesta motivata all’amministrazione che ha formato il documento, per esaminarlo o estrarne copia. La pubblica amministrazione, nel caso in cui ritenga di non dover o poter accogliere integralmente la richiesta, può respingerla, qualora abbia a oggetto documenti esclusi dal diritto di accesso, limitarla in relazione a una parte dei documenti richiesti, differirla laddove la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. Se decorrono inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, senza che l’autorità investita si sia determinata, questa si intende respinta.
Interessanti novità in materia, sono state introdotte dal Decreto legislativo 97/2016, parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione, definito dalla legge 124/2015 . A seguito dell’entrata in vigore di tale normativa, nota come Freedom of information act, è stato introdotto l’accesso civico generalizzato che garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle Pa, se non c’è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge. Ciò vuol dire che, in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dal legislatore, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione. Il nuovo diritto di accesso generalizzato si differenzia dalle altre due ipotesi già previste dall’ordinamento, il diritto d’accesso procedimentale e quello civico semplice.In particolare, rispetto al primo, l’accesso generalizzato non necessita, da parte dell’istante, del possesso di un interesse qualificato; rispetto al secondo, ha una portata più ampia, posto che si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all’unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati indicati dalla legge.
Il diritto di accesso agli atti ed il Superbonus 110%: analisi di un caso concreto
La questione dell’accesso alla documentazione in possesso della Pa assume particolare rilievo nel caso delle opere di efficientamento energetico o consolidamento sismico di cui al Decreto Rilancio, posto che, sebbene l’introduzione della Cilas non obblighi più il tecnico incaricato alla ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile, resta inalterata la prassi consolidata di verificare a fondo le condizioni sia strutturali che amministrative del fabbricato oggetto d’intervento. Non risulta, infatti, a oggi prevista alcuna ipotesi di condono degli abusi eventualmente realizzati ed esistenti sugli edifici e di conseguenza occorre prudenzialmente verificare a fondo lo stato dell’immobile, nei termini appena accennati. Alla luce di queste considerazione, può essere di particolare interesse l’analisi di un caso concreto.
La vicenda processuale
Il condominio ricorrente, per realizzare lo studio di fattibilità finalizzato all’accesso alla pratica edilizia del Superbonus 110% con sconto in fattura (e volendo accertare per questo il rispetto della normativa urbanistica vigente), formulava nei confronti dell’amministrazione comunale istanza di accesso agli atti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990. L’istanza era diretta a ottenere l’ostensione della concessione edilizia, di ogni altra pratica edilizia afferente al condominio e di ogni altro atto allegato, preordinato, connesso e/o consequenziale. Il Comune interessato, a seguito dell’acquisizione dell’istanza in oggetto, è rimasto totalmente silente per un periodo ben superiore ai trenta giorni successivi, non procedendo neppure ad avviare il relativo procedimento. Avverso quest’inerzia, l’ente di gestione interessato ha proposto ricorso al Tar Campania che, nella contumacia dell’intimato, ha accolto le ragioni dell’istante sulla base delle considerazioni che seguono.
La decisone del Tar Campania
Il Collegio, nella sentenza 6954/2022 , ha ribadito alcuni principi sul punto ormai consolidati. Il condominio ha dimostrato di avere un interesse giuridico qualificato e specifico alla consultazione e all’ottenimento di copia della concessione edilizia e delle pratiche edilizie del proprio immobile, indicati con sufficiente precisione nella relativa richiesta al fine di valutare la possibilità di usufruire delle agevolazioni offerte dal Decreto Rilancio. In particolare, l’interesse del ricorrente manifesta, ad avviso del giudice amministrativo, tutti i caratteri che lo rendono meritevole di tutela. Appare, dunque:
a) diretto, cioè strettamente connesso alla sfera del richiedente;
b) concreto, in quanto specificamente finalizzato all’acquisizione di dati e informazioni rilevanti per l’ammissione a un beneficio fiscale specifico;
c) attuale, ossia non solamente eventuale;
d) strumentale, in quanto sia soggettivamente connesso a situazioni personali (quelle dei condòmini beneficiari) meritevoli di protezione sia oggettivamente collegato ai documenti che risultano effettivamente idonei e necessari a veicolare le informazioni (Tar Campania, sentenza numero 1681/2022).
Rileva, inoltre, anche l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici ai quali il condominio ricorrente aspira. Per effetto di quanto premesso, il Tar accoglie il ricorso proposto e sancisce l’obbligo per il comune resistente di consentire alla parte ricorrente di prendere visione e estrarre copia della documentazione richiesta, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, sancendo, altresì, il diritto al rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura sostenuti dall’istante.
I mercoledì della privacy: conservazione dati nei server dell’amministratore
di Carlo Pikler - Centro studi privacy and legal advice