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Condomino moroso: esonero dai debiti solo all’unanimità

Non è consentito all’assemblea, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condòmini non morosi il debito delle quote condominiali dei condòmini morosi

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di Augusto Cirla

La domanda

La domanda
Si chiede con quale maggioranza l’assemblea condominiale può deliberare di addebitare l’intero debito di un condomino, moroso da più anni, a tutti gli altri condòmini, in regola con i pagamenti.

L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 5 giugno
Tutti i condòmini sono tenuti a contribuire alle spese comuni in ragione dei rispettivi millesimi, per cui è nulla la delibera che esonera il condomino moroso dal parteciparvi rinunciando a recuperare il credito che il condominio vanta nei suoi confronti, salvo che ciò venga deciso con il consenso unanime dei condòmini, che pertanto dovranno tutti partecipare all'assemblea, di persona o per delega. Non è infatti consentito all’assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condòmini non morosi il debito delle quote condominiali dei condòmini morosi.

Sulla questione è intervenuta la Cassazione (sentenza 21086 del 4 luglio 2022), stabilendo che l'assenso alla modifica della convenzione derogativa dei criteri dettati dalla legge o dal regolamento per ripartire gli oneri condominiali può essere manifestato anche al di fuori dell'adunanza assembleare, purché sia osservata la forma scritta richiesta per la convenzione stessa. Il che significa che colui che non ha potuto partecipare personalmente all'assemblea e sottoscrivere il relativo verbale contenente la deliberata modifica al criterio di riparto, può successivamente esprimere il proprio consenso, portandolo a conoscenza degli altri condomini con i mezzi più idonei (raccomandata a/r oppure pec, posta elettronica certificata).

L'unanimità è, allo stesso modo, richiesta per la delibera istitutiva del fondo morosità, fatta eccezione per il caso di effettiva e dimostrabile urgenza derivante da eventuali azioni esecutive esercitate dai creditori in danno delle parti comuni dell’edificio o di singoli condòmini solventi, perché allora può ritenersi legittima la relativa delibera assunta con il voto della sola maggioranza (Cassazione, 9083/2014). Il debito va ripartito tra i condòmini solventi su base millesimale, essendo illegittimo prevedere che vi concorrano su base paritaria, versando tutti il medesimo importo (Corte d’appello di Catanzaro, sentenza 24 novembre 2020, n. 1542).

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