Contratti 3+2: rinnovo con la stessa durata
La Corte di cassazione (16279/2016) ha precisato che l'articolo 2, comma 5, della legge 431/1998 deve interpretarsi nel senso che la locazione si intende prorogata di un biennio alla scadenza del triennio di durata previsto dalla legge, se non sia intervenuta una trattativa per il rinnovo o detta trattativa non si sia perfezionata. Il contratto si deve intendere come automaticamente cessato alla scadenza del triennio, trovando applicazione la disciplina dell'articolo 1596, comma 1, del Codice civile, che sancisce che la locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta. Il periodo di proroga non dà vita a un nuovo contratto, ma prolunga quello in essere. Un nuovo contratto, a diverse condizioni, si potrà avere alla scadenza del periodo di proroga, se vi sia stato accordo tra le parti. Nella diversa ipotesi in cui nessuno dei contraenti abbia comunicato all'altro la propria rinuncia al rinnovo, con raccomandata da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza (come specificato nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 431/98), il contratto si rinnova alle medesime condizioni economiche e di durata. Il contratto rinnovato ha quindi la stessa durata di quello iniziale: tre anni, cui si aggiunge la proroga di altri due anni.
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