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Contratti gas: come difendersi dalle variazioni pirata anche in condominio. L'intervento di Arera e Agcm

Il decreto Aiuti bis prevede l'inefficacia di modifica laterale del contratto da parte del fornitore

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di Glauco Bisso e Annarita D’Ambrosio

Nota congiunta di Arera e Agcm, a fronte delle segnalazioni pervenute, degli operatori che propongono offerte superiori per gas e energia elettrica a fronte della minaccia che, se non si accetta, il contratto sarà risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta. La nota congiunta del presidente dell'Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente, Stefano Basseghini, e il presidente dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, chiarisce le regole tra i venditori e i consumatori di energia anche in questo momento difficile.

Non valide le clausole di modica unilaterale dei termini

Il decreto Aiuti bis, all'articolo 3 ha sospeso sino al 30 aprile 2023 l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta al fornitore di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto di definizione del prezzo. Ha confermato che il fornitore ha il diritto di recesso e che sono inefficaci i preavvisi comunicati prima della data di entrata in vigore del provvedimento, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.I rapporti tra venditori e acquirenti, sono regolati, anche dal «Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali», allegato A alla deliberazione Arera 366/2018/R/com, che all'articolo 13 disciplina i termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali.

La nota interpretativa dell’Autorità precisa, in riferimento all'articolo 13 del Codice di condotta, che sono variazioni unilaterali quelle previste in contratto, che prevedono la possibilità di variarlo da parte del venditore e, in quanto tali, ricadono nel “congelamento” della loro efficacia, previsto nel decreto Aiuti bis. Non sono invece variazioni unilaterali quelle che prevedono la modifica o l'aggiornamento delle condizioni economiche già contenute nel contratto al momento della stipula, che quindi rimangono operative. Non si applica il Dl Aiuti bis, neppure ai rinnovi delle offerte Placet, che devono avvenire ogni dodici mesi, e il cui testo è interamente stabilito dall'Autorità, salvo che per il prezzo, che è libero.

Impossibile anche la risoluzione senza pronuncia giudiziale

Sono invece da ritenersi illegittime, nel mercato libero, le proposte per rinegoziare i contratti per forza maggiore, a seguito di asserito squilibrio tra l'energia e il prezzo pagato. Secondo le Autorità, il venditore può prospettare la conclusione di un nuovo contratto e non la risoluzione di quello esistente. Si dice nella nota che «Va precisato che l’incremento dei prezzi potrebbe determinare non un caso di “impossibilità sopravvenuta”, ma, al più, di “eccessiva onerosità” che, alle condizioni previste dall’articolo 1467 Codice civile, autorizza il venditore a domandare al giudice la risoluzione del contratto». Ciò che il venditore non può fare è ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale: quest’ultima condotta viola la regolazione dell’Arera in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza.

Contro i venditori scorretti l’intervento dell’Antitrust

Per i cosiddetti clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione, e altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200.000 metri cubi), il venditore può recedere qualora si tratti di contratti di mercato libero e tale facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, prevedendo però un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi. Nel caso che non siano rispettate le regole, ci sono stati casi in cui il recesso è stato comunicato con effetto immediato, saranno attivati i servizi di ultima istanza che garantiscono la fornitura di gas e energia elettrica.L'azione giudiziaria per far valere i diritti dell'utente consumatore ha sempre, come passaggio preliminare, il tentativo di conciliazione, anche presso il servizio attivato dall'Autorità. Se i comportamenti scorretti, contrari alle regole fissate, riguarderanno una pluralità di casi sarà sempre l'Autorità a valutare anche l'attivazione di sanzioni verso i venditori che li abbiano attuati. E si muoverà anche l'Antitrust.

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