Condominio

È rilevante solo se causa la realizzazione di un interesse personale e contrario a quello condominiale

È rilevante solo se causa la realizzazione di un interesse personale e contrario a quello condominiale

di Roberto Rizzo

Il vizio della deliberazione approvata con il voto decisivo dei condòmini in conflitto sussiste, unicamente, ove la stessa sia volta al perseguimento di finalità estranee alla vita dell'ente di gestione ovvero di esigenze addirittura lesive dell’interesse condominiale all’utilizzazione, al godimento e alla corretta gestione delle parti comuni dell’edificio. Il conflitto di interessi, infatti, non consiste nella titolarità, in capo ad un condòmino, di un interesse personale potenzialmente concorrente con quello comune, quanto, piuttosto, nella concreta realizzazione di una finalità personale suscettibile di arrecare un reale pregiudizio alla collettività.

Allo stesso modo, eventuali vizi della delega conferita ai fini della partecipazione all'assemblea ed alla conseguente votazione, in applicazione analogica delle più generali regole sul mandato, possono essere sollevati solo dal rappresentato e non da altri soggetti.Questi i principi di diritto che si ricavano dall' ordinanza 20126 del 22 giugno 2022, con la quale la Cassazione ha respinto il ricorso di un condòmino che aveva impugnato una delibera con la quale erano stati approvati lavori straordinari, sostenendo che la stessa era stata assunta proprio in funzione del voto favorevole di altri comproprietari, alcuni dei quali in conflitto d'interessi ed altri invalidamente delegati.

Il ricorso alla Suprema corte

Soccombente sia in primo che in secondo grado, innanzi al Tribunale di Venezia prima, ed alla Corte d'appello di Venezia successivamente, l'istante proponeva ricorso per Cassazione, investendo impropriamente il giudice di legittimità del riesame di alcune questioni di merito, funzionalmente precluse all'analisi della Suprema corte.In particolare, tra le altre censure, il ricorrente eccepiva anche di non dovere alcune somme, riferite alle opere appaltate, a suo dire, richieste senza titolo, in virtù di un prospetto riepilogativo, redatto successivamente alla delibera impugnata.

La Cassazione, nel rigettare integralmente il ricorso con condanna alle spese di lite, ha fissato alcuni punti cardine, in relazione alle rimostranze sollevate dalla parte soccombente.Quanto al supposto conflitto d'interessi, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ne ha rilevato l'insussistenza non essendo ravvisabile, nel caso specifico, né la realizzazione di un fine personale dei votanti contrastante con quello condominiale, né un pregiudizio effettivo per la posizione giuridica del condominio.

L’astensione dal voto è facoltativa

I condòmini in potenziale conflitto d'interessi, ricorda la Corte, possono ma non devono astenersi dalla votazione che li riguarda (Cassazione 8774/2020; Cassazione 25680/2020).Corretta, dunque, la valutazione della Corte d'appello che, con motivazione logica e coerente, ne ha escluso la configurabilità, sul presupposto per il quale i lavori deliberati con il voto favorevole dei condòmini in questione, erano comunque necessari ed indifferibili per l'intera compagine condominiale.Da condividere, poi, per la Cassazione, la valutazione della Corte distrettuale circa la validità della delega conferita ad alcuni comproprietari.

Legittimato ad agire solo il condomino delegante

Osservano gli ermellini, infatti, che in tema di condominio e di votazione assembleare, i rapporti tra il rappresentante (intervenuto) ed il condòmino rappresentato (fisicamente assente, ma presente per delega) sono disciplinati dalle norme sul mandato, con la conseguenza che solo il condòmino delegante può ritenersi legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega scritta, o la carenza del potere rappresentativo, e non anche gli altri condòmini che, a tale rapporto, sono del tutto estranei (Cassazione 16673/2018).

Infine, quanto al terzo motivo di ricorso, anch'esso è da respingere posto che, anche in questo caso correttamente, la Corte d'appello di Venezia aveva già rilevato come il prospetto contabile inviato al ricorrente si limitava a tradurre aritmeticamente una spesa già validamente deliberata nella sede naturale, ossia in assemblea.Ricorso respinto, dunque, ed ulteriore condanna dell'incauto istante al versamento di una somma pari all'importo del contributo unificato, attesa la totale infondatezza delle ragioni sottoposte al vaglio della Cassazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©