Eccesso di deleghe in assemblea e convocazione via email: l’onere della prova spetta al condomino
Non in discussione il fatto che il delegato non possa a sua volta sub delegare
Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale. La norma che dispone quanto appena riportato è l'articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile. Nulla vieta che il delegato possa, peraltro, rappresentare più condòmini. Previsioni queste di carattere generale che potrebbero incontrare limiti nel regolamento condominiale.
Il regolamento che limita le deleghe
Il Tribunale di Roma, con recente sentenza 15497 del 2020, ha infatti richiamato il limite che potrebbe risultare imposto dal regolamento di condominio, facendo espressa menzione del principio della Cassazione che così si è espressa : «la clausola del regolamento di condominio volta a limitare il potere dei condòmini di farsi rappresentare nelle assemblee è inderogabile, in quanto posta a presidio della superiore esigenza di garantire l’effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell’interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente, sicché la partecipazione all’assemblea di un rappresentante fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento suddetto, comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, dà luogo ad un’ipotesi di annullabilità della stessa, senza che possa rilevare il carattere determinante del voto espresso dal delegato per il raggiungimento della maggioranza occorrente per l’approvazione della deliberazione» (Cassazione, sentenza 8015/2017).
Ove, invece, nulla osserva il predetto regolamento, allora si applica la norma su richiamata. Ovviamente, il delegato non può a sua volta “sub delegare”. I latini dicevano «il delegato non può delegare», atteso che non si può delegare il potere delegato o, come dicevano sempre i latini, non è ammessa neppure una delega di delega.
La pronuncia più recente
Principi attuali al punto da essere stati richiamati dal Tribunale di Velletri, con la sentenza 166 pubblicata il 26 gennaio 2022.Nel caso in esame, un condomino impugnava una delibera assembleare ritenendola viziata stante l'eccessivo numero di deleghe conferite ad un condomino. Il Tribunale laziale ha rigettato la domanda sul punto, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, è «necessario un ulteriore requisito» per potersi ritenere nulla una delibera condominiale oltre a quello eccepito.
In particolare, citava una pronuncia del Tribunale di Roma, 21 settembre 2017 numero 17697, che aveva già espressamente affermato che, in merito alla legittimità della delibera assunta con il voto di un condomino portatore di un numero di deleghe eccessivo, la censura per come formulata non merita accoglimento dovendosi ritenere che «la violazione non integri di per sé causa di illegittimità della delibera, se non nel caso in cui il voto delegato sia risultato determinante ai fini dell’approvazione del deliberato». Circostanza, questa che non era risultata allegata dalla parte, onerata della dimostrazione.
Il valore delle delega via mail
Il Tribunale di Velletri, inoltre, è stato chiamato a pronunciarsi su una questione molto spesso dibattuta : la delega via mail è possibile ? Si ricorda che la giurisprudenza di merito ha recentemente ribadito che la legge non vieta di poter utilizzare la posta elettronica per conferire una delega, fermo restando che la stessa deve indicare in modo specifico, oltre all'oggetto del conferimento anche il soggetto delegato (Tribunale Roma 4 gennaio 2021, numero 78). Con la sentenza 166/2022, veniva rigettata anche l'eccezione relativa alla mancata convocazione degli attori, ritenuta destituita di fondamento.
Agli atti emergeva, infatti, che «siano stati gli stessi attori ad aver domandato la convocazione a mezzo email ordinaria, autorizzando all'uopo l'amministratore a svolgere tale mansione, tempestivamente rispettata». In punta di diritto, il Tribunale di Velletri evidenzia come la Corte di appello di Brescia (sentenza 4/19 del 3 gennaio 2019), «legittimi anche la convocazione fatta tramite email ordinaria e non con Pec ritenendola valida quando sia stato lo stesso condomino ad aver espressamente chiesto all'amministratore di ricevere tutte le comunicazioni ufficiali e non sul proprio indirizzo di posta elettronica non certificato».