Fondo morosità, se non c’é diverso accordo tra tutti, si ripartisce per millesimi
Si tratta di spesa non relativa all'uso ma per la conservazione e il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi
Dal forum Speciale Condominio de L’Esperto Risponde
La spesa per costituire il fondo speciale temporaneo per la morosità, è da attribuire secondo l’articolo 1123 del Codice civile, primo comma, in proporzione al valore della proprietà di ciascuno, salvo che tra tutti i condòmini si approvi un diverso accordo, in quanto si tratta di spesa non relativa all’uso ma per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio e per la prestazione dei servizi, per sopperire momentaneamente alla carenza di fondi onde evitare un danno maggiore ai condòmini, quale la sospensione dei medesimi servizi.
Così la sentenza 1542/2020 della Corte di appello del Tribunale di Catanzaro: «Invero, sebbene sia astrattamente possibile l’istituzione di un fondo speciale, nell’ipotesi di effettiva improrogabile urgenza, derivante dalla morosità di alcuni condòmini e dalla necessità di ripianare i debiti accumulati dal condominio per effetto di detta morosità con sollecitudine, al fine di evitare danni ben più gravi nei confronti di tutti i condòmini, esposti dal vincolo della solidarietà passiva (Cassazione, 13631/01 e 9083/14), tuttavia la ripartizione degli importi da destinare al fondo deve essere fatta in base ai millesimi, essendo possibile, per consolidata giurisprudenza di merito (Tribunale Belluno, 176/16; Tribunale Parma 665/96), una contribuzione fissa, solo se sia espressamente prevista la correzione dell’iniziale riparto mediante conguaglio a fine esercizio, in misura proporzionale alle rispettive carature millesimali»
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5