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Fondo morosità, se non c’é diverso accordo tra tutti, si ripartisce per millesimi

Si tratta di spesa non relativa all'uso ma per la conservazione e il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi

di Glauco Bisso

La domanda

La domanda
In un condominio parziale complesso, composto da diversi edifici ognuno con una propria autonomia e con in comune l’impianto di riscaldamento, l’assemblea deve deliberare il versamento straordinario ad un fondo morosità per coprire l’ingente esposizione di un condomino proprietario di diversi appartamenti. È corretta la rilevazione di un fondo morosità che tenga conto della natura delle spese condominiali non versate (consumi riscaldamento, spese ordinarie e straordinarie dei singoli edifici) e, nel caso di spese per l’utilizzo delle cose comuni così come indicate dall’articolo 1123 del Codice civile, e nello specifico della morosità derivante dai mancati versamenti della quota di spese volontarie ed involontarie dei consumi per il riscaldamento, occorre ripartire detto fondo sulla base dei millesimi o dei consumi di gas?

Dal forum Speciale Condominio de L’Esperto Risponde
La spesa per costituire il fondo speciale temporaneo per la morosità, è da attribuire secondo l’articolo 1123 del Codice civile, primo comma, in proporzione al valore della proprietà di ciascuno, salvo che tra tutti i condòmini si approvi un diverso accordo, in quanto si tratta di spesa non relativa all’uso ma per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio e per la prestazione dei servizi, per sopperire momentaneamente alla carenza di fondi onde evitare un danno maggiore ai condòmini, quale la sospensione dei medesimi servizi.

Così la sentenza 1542/2020 della Corte di appello del Tribunale di Catanzaro: «Invero, sebbene sia astrattamente possibile l’istituzione di un fondo speciale, nell’ipotesi di effettiva improrogabile urgenza, derivante dalla morosità di alcuni condòmini e dalla necessità di ripianare i debiti accumulati dal condominio per effetto di detta morosità con sollecitudine, al fine di evitare danni ben più gravi nei confronti di tutti i condòmini, esposti dal vincolo della solidarietà passiva (Cassazione, 13631/01 e 9083/14), tuttavia la ripartizione degli importi da destinare al fondo deve essere fatta in base ai millesimi, essendo possibile, per consolidata giurisprudenza di merito (Tribunale Belluno, 176/16; Tribunale Parma 665/96), una contribuzione fissa, solo se sia espressamente prevista la correzione dell’iniziale riparto mediante conguaglio a fine esercizio, in misura proporzionale alle rispettive carature millesimali»

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