Gli accordi per la riduzione del canone di locazione non sono opponibili al fisco
I canoni, anche se non effettivamente percepiti, concorrono ai fini della determinazione del reddito imponibile
Occhio alle intese negoziali contenute nei contratti di locazione, in tema di determinazione del canone di locazione: a tassazione va, infatti, quello convenuto come principale e non quello decurtato e poi effettivamente percepito dal locatore. Questo è quanto emerge da una interessante pronuncia della Cassazione, la numero 25817 del 23 settembre 2021.
La vicenda
Il caso approdato avanti ai giudici di legittimità era una intesa pattizia, in seno ad un contratto di locazione, con cui, a fronte di un canone mensile per € 12.000,00 le parti convenivano, in un'altra successiva clausola, che lo stesso si riducesse all'importo di € 7.000,00, in cambio della rinuncia da parte del conduttore del diritto di prelazione e dell'indennità di avviamento.I l locatore, nell'addivenire a tanto, non aveva fatto però i conti con il fisco, il quale, accortosi del fatto negoziale, accertava un reddito del contribuente superiore a quello poi dichiarato.
Al contribuente non sono bastate neppure le contestazioni svolte alla sentenza di secondo grado sulla base dell'assunta violazione dell'articolo 26 del Testo unico sulle imposte dirette (Tuir), a mente del quale: «I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento […]».
I canoni di locazione per il fisco
In effetti - per come si soggiunge nel provvedimento in commento - i canoni da locazione immobiliare, anche se non effettivamente percepiti, concorrono ai fini della determinazione del reddito imponibile, indipendentemente dalla causa della mancata riscossione, fatti salvi i correttivi previsti dalla superiore norma in caso di morosità e sfratto correlato (a tal fine, è stato richiamata anche la pronuncia della Cassazione, sezione tributaria, 12332/2019).
Ergo, indipendentemente dalla validità delle clausole contrattuali di rinuncia da parte del locatario di cui sopra, nella fattispecie giudiziale è stato ritenuto che il valore economico del canone di locazione fosse quello di € 12.000,00, in ciò accogliendo la tesi dell'amministrazione finanziaria e ritenendo ininfluente la decurtazione del canone ad altro titolo operatasi tra le parti per il minor importo di € 7.000,00.