Gli oneri consortili non sono equiparati a quelli condominiali
La questione è importante perchè non è in tal caso obbligatoria la mediazione
Il Tribunale di Roma, con una recentissima sentenza, la numero 6677/2020 pubblicata il 28 aprile 2020, ha affrontato il caso avente ad oggetto la richiesta di pagamento di oneri consortili. In particolare, la sentenza richiamata evidenzia la non applicabilità, al caso tratto, dell'articolo 5, comma 1 bis del Dlgs 28/2010, che indica le materie soggette a mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
Il Giudice capitolino, infatti, è stato chiamato a stabilire se gli oneri consortili potessero essere equiparati agli oneri condominiali considerato che, in caso affermativo, la domanda giudiziale doveva essere soggetta al preventivo esperimento del procedimento di mediazione.
L’obbligatorietà della mediazione in condominio
Infatti, se la materia consortile fosse stata ritenuta alla stessa stregua della materia condominiale, allora avrebbe dovuto trovare applicazione l'articolo 5, comma 1-bis Dlgs numero 28 del 2010 (così come modificato dalla riforma del 2013), secondo cui, infatti, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia riguardante una materia condominiale «è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (…). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale».
I fatti
Nel caso trattato dal Tribunale di Roma, gli attori esponevano di essere partecipanti al consorzio convenuto e che l'assemblea consortile aveva deliberato una determinata spesa che veniva contestata sia nel merito che nella stessa legittimità dell'adozione della delibera. Si costituiva il consorzio convenuto che eccepiva preliminarmente il mancato esperimento del tentativo di mediazione ex Dlgs 28/10 e resisteva in giudizio contestando il merito della domanda. Nel merito, contestava la domanda di controparte.
La pronuncia
Il Giudice romano ha ritenuto di non dover accogliere l'eccezione formulata dal consorzio, il quale sosteneva che la domanda giudiziale avente ad oggetto il pagamento di oneri consortili, andasse equiparata a domanda avente ad oggetto oneri condominiali. Secondo il Tribunale di Roma, infatti, la preliminare eccezione di parte convenuta non coglie nel segno «essendo, i casi previsti dall'articolo 5 decreto legislativo 28/10 di stretta interpretazione e non essendo il soggetto evocato in giudizio un condominio ma un'organizzazione assimilabile ad un'associazione alla quale possono applicarsi le norme in tema di condominio se lo statuto nulla preveda».
In sostanza, per il Giudice capitolino, la questione non deve riguardare l'assimilabilità del soggetto consorzio, al condominio ma la materia trattata. Non sempre, infatti, una causa in cui è parte un condominio equivale a causa che riguardi la materia condominiale. Nel caso di specie, il convenuto era un consorzio di urbanizzazione che era stato costituito tra vari proprietari per la gestione delle parti e/o dei servizi comuni di una zona residenziale.
Le analogie tra consorzio e condominio
Il consorzio, si legge in sentenza, «non rientrando in nessuna delle categorie tipiche disciplinate dal codice o dalle leggi speciali, è assimilabile in parte ad un'associazione non riconosciuta ed in parte, presentando forti profili di realità, ad un condominio». Su queste basi, per la sentenza 6677/2020, in assenza di espresse previsioni statutarie, la normativa applicabile è, per certi aspetti, quella propria delle associazioni non riconosciute e, per altro verso, quella relativa ai rapporti in ambito condominiale. In particolare, la materia condominiale può essere presa in considerazione, per analogia, quando si impone la necessità di disciplinare al meglio l'attività nei rapporti di dare - avere fra consorzio e consorziati (come indicato da Cassazione Civile 2877/07).
La materia consortile, in assenza di previsione delle norme dello statuto, dunque, non è stata ritenuta assimilabile né a quella condominiale né a quelle indicate nell'articolo 5 del Dlgs 28 del 4 marzo 2010 e, conseguentemente, non esiste alcun obbligo di mediazione.