L'esperto rispondeCondominio

Gli oneri per i solleciti nei confronti dei morosi

Non possono (se non in un caso, difficile da verificarsi in concreto) essere poste a carico dei condòmini destinatari delle raccomandate

di Matteo Rezzonico

La domanda

La domanda
Nell’assemblea condominiale, al fine di dissuadere alcuni condòmini dall’effettuare i pagamenti in ritardo, si valutava la possibilità di fare inviare, a cura dell’amministratore, e trascorso un determinato periodo di tempo dalla scadenza delle rate, un sollecito di pagamento, addebitando un determinato costo al condomino ritardatario. Poichè nel regolamento condominiale contrattuale non c’è alcun riferimento al pagamento di una somma per un sollecito di versamenti delle rate, si chiede con quale maggioranza dovrebbe essere deliberata questa proposta.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 26 giugno
Secondo la Cassazione, le spese per i solleciti di pagamento - salvo l’avvio di un’azione per recupero crediti - non possono (se non in un caso, difficile da verificarsi in concreto) essere poste a carico dei condòmini destinatari delle raccomandate. L'assemblea che approvasse la spesa sarebbe addirittura nulla. In questo senso si veda per tutte la sentenza della Cassazione 21 settembre 2017, n. 21965, secondo cui deve qualificarsi nulla la deliberazione dell’assemblea, qualora non sia adottata all’unanimità dei partecipanti al condominio (compreso, va sottolineato, lo stesso condomino moroso), che attribuisca al condominio il potere discrezionale di imputare al singolo condomino a titolo risarcitorio le spese conseguenti ad attività straordinarie dell’amministratore.

In condominio, infatti, le spese si ripartiscono per millesimi di proprietà, a norma dell’articolo 1123 del Codice civile. Ove il regolamento condominiale preveda un obbligo di pagamento delle rate entro un determinato termine - ma non sembra questo il caso illustrato dal quesito - si potrebbe stabilire l’introduzione di una sanzione a norma dell’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, secondo il quale, per le infrazioni al regolamento di condominio, può essere fissato a titolo di sanzione il pagamento di una somma fino a 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro. La somma sarebbe devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione dovrebbe essere deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile (500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti).

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