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GUIDE - Acustica, tanti provvedimenti a cui far riferimento

Il primo è il Dpcm 27 dicembre 1988

di Rosanna Siragusa, Marta Bivanti e Alessandra Piccaluga

Le condizioni di comfort o discomfort acustico all'interno degli ambienti abitativi sono sostanzialmente determinate dalle immissioni provenienti dall'ambiente esterno (traffico, attività commerciali o produttive) o generate all'interno dell'edificio (abitazioni adiacenti, impianti). In Italia, la tematica della disciplina acustica relativa a rumore in ambiente esterno e in ambiente interno abitativo è frammentata in molteplici provvedimenti legislativi e normativi.

I provvedimenti normativi susseguitisi

Di fatto, il primo provvedimento normativo nazionale in materia di acustica è il Dpcm 27 dicembre 1988 «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità» seguito nel 1991 dal Dpcm 1° marzo «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ ambiente esterno».Nel 1995 viene però pubblicata la prima legge italiana in materia di acustica, legge 26 ottobre 1995, numero 447 «Legge Quadro sull'inquinamento acustico», che ancora oggi costituisce il cardine legislativo in relazione al tema. Essa stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

La Legge Quadro analizza tutte le tematiche riguardanti il rumore definendo le grandezze ed i parametri per il suo controllo, determina gli strumenti per la gestione dell'inquinamento acustico definisce i ruoli, le competenze e le responsabilità delle amministrazioni, e individua nel tecnico competente in acustica la nuova figura professionale che ha il compito di svolgere le attività tecniche connesse alla misurazione dell'inquinamento acustico, alla verifica del rispetto o del superamento dei limiti e alla predisposizione degli interventi di riduzione dell'inquinamento acustico. La definizione dei valori limite e la regolamentazione di dettaglio viene demandata ai vari decreti attuativi.

Il rumore che proviene dall’esterno

Per quanto riguarda il rumore in ambiente esterno, il riferimento è costituito dal Dpcm 14 novembre 1997 il quale individua i valori limite che le sorgenti sonore devono rispettare in funzione della classe acustica di riferimento definita dal piano di zonizzazione acustica . Il Decreto impone inoltre che, salvo casi particolari ed entro criteri definiti, all'interno degli ambienti abitativi, deve essere rispettato il criterio differenziale: esso stabilisce che, in presenza di una sorgente sonora disturbante specifica, il livello sonoro del rumore residuo (fondo) non debba essere superato, con la sorgente in funzione, di oltre 5 dB nel periodo diurno (6.00÷22.00) e di 3 dB di notte (22.00÷6.00).

La regolamentazione specifica relativa alle sorgenti sonore interne è determinata dal Dpcm del 5dicembre 1997, «Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici», il quale definisce le prestazioni acustiche minime dei componenti edilizi e degli impianti a servizio degli edifici di nuova costruzione, con la sola eccezione di edifici agricoli, industriali e artigianali. Le categorie di destinazione d'uso individuate dal decreto sono:
•categoria A: Edifici adibiti a residenze o assimilabili
•categoria B: Edifici adibiti ad uso ufficio e assimilabili
•categoria C: Edifici adibiti ad alberghi, pensioni e attività assimilabili
•categoria D: Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
•categoria E: Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
•categoria F: Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
•categoria G: Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi sono:
•Potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti R’w, che valuta l' isolamento acustico tra unità immobiliari adiacenti
•Indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata D2m.nT,w, che valuta l'isolamento dai rumori provenienti dall'esterno
•Indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato L’n,w, che misura la rumorosità generata dal calpestio (passi, urti)
•Livello massimo di pressione sonora ponderato A con costante di tempo slow, LA Smax che quantifica il rumore emesso dagli impianti a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)
•Livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A LAeq per la quantificazione della rumorosità dei servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento).

La norma UNI di riferimento

In ultimo, benché non rappresenti uno strumento legislativo cogente in relazione agli ambienti abitativi, si ritiene doveroso citare la norma UNI 11367 «Classificazione acustica delle unità immobiliari – procedura di valutazione e verifica in opera», pubblicata nel 2010.Tale norma definisce, appunto, i criteri per una classificazione acustica delle unità immobiliari in riferimento ai requisiti prestazionali dell'edificio, basata su misurazioni effettuate al termine dell'opera: ciò consente di informare i futuri utenti sulle caratteristiche di qualità acustica della stessa. Le classi acustiche vanno da I a IV e si basano sui valori ottenuti tramite la misura dei requisiti acustici passivi.

Allo stato attuale i requisiti delle classi acustiche definite dalla norma suddetta costituisce riferimento legislativo cogente per i soli edifici pubblici di nuova costruzione e/o oggetto di ristrutturazione importante, infatti il decreto dell'11 ottobre 2017 «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici», richiede che in tali edifici i valori dei requisiti acustici passivi dell'edificio devono corrispondere almeno a quelli della Classe II della norma UNI 11367, mentre i requisiti acustici passivi di ospedali, case di cura e scuole devono soddisfare il livello di “prestazione superiore” riportato nell'Appendice A della UNI 11367. Per gli edifici residenziali, allo stato attuale, i requisiti cogenti rimangono quelli definiti dal Dpcm 5 dicembre 1997.