I multiproprietari morosi e la «solidarietà passiva»
Nella cosiddetta multiproprietà immobiliare, il multiproprietario acquista un diritto reale su una unità, per un periodo determinato dell’anno. La multiproprietà in sé prevede, nei fatti, la commistione tra due regimi, tra due regolamenti:- quello della comunione, che disciplina l’uso, il godimento e l’amministrazione della singola unità immobiliare e dei relativi arredi;- e quello del condominio, che disciplina le parti comuni dell’intero complesso (cose, impianti e servizi).Questo perché il singolo appartamento è in comunione tra più persone; mentre le parti comuni sono a loro volta di proprietà di tutti i titolari di diritti sugli appartamenti stessi. Si consideri, inoltre, che l’articolo 1117 del Codice civile afferma che «sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto di godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo». L’orientamento dottrinario maggioritario e anche la giurisprudenza sono orientati a riscontrare nella multiproprietà immobiliare i caratteri della comunione, sia pure con qualche aspetto peculiare la cui ammissibilità si può comunque desumere dalle norme codicistiche. Pertanto, da quanto appena argomentato, si può ritenere che - in tema di morosità di spese condominiali nella multiproprietà - i multiproprietari di ogni singola unità immobiliare saranno soggetti all’applicazione della “solidarietà passiva” ex articolo 1294 del Codice civile: ciascun compartecipe è dunque tenuto a corrispondere al condominio la totalità della somma che costituisce l'obbligazione condominiale gravante sull'unità immobiliare di riferimento, fatto salvo - una volta saldata l'intera spettanza - il diritto di ripetere nei confronti degli altri condebitori la quota gravante su ciascuno di essi.