Condominio

Il bilancio, a pena di nullità, deve chiarire lo stato del patrimonio comune alla data dell'approvazione

Questo anche ai fini dell’individuazione della necessità di istituzione di un fondo cassa

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di Selene Pascasi

Per la corretta predisposizione del bilancio, occorre che le voci di debito o credito siano redatte in modo tale da far comprendere ai condòmini se le poste siano reali e se i crediti siano certi e liquidi oppure litigiosi. In altre parole, è essenziale che comprendano lo stato del patrimonio comune alla data dell'approvazione. Ciò, anche per costituire, per esempio, un fondo cassa qualora emergano debiti liquidi superiori ai crediti da estinguere a breve termine. L'omesso inserimento delle somme presenti sul conto corrente a fine esercizio è, quindi, frutto di negligenza che determina un vizio del bilancio. Lo afferma il Tribunale di Roma con sentenza 15427 del 5 novembre 2020.

La vicenda
Aprono la lite, i comproprietari di un appartamento facente parte di un plesso condominiale che – vista l'approvazione da parte dell'assemblea di un bilancio consuntivo redatto, a loro avviso, violando criteri di veridicità e chiarezz a con particolare riguardo ad alcune voci – chiedono dichiararsi la nullità della relativa delibera. Il condominio respinge le accuse: la denunciata carenza di veridicità e trasparenza del rendiconto, marca, era smentita dalle due consulenze tecniche d'ufficio in atti e comunque la controparte era priva di interesse ad agire perché non portatrice di un interesse concreto.

In effetti, puntualizza il Tribunale, è vero che in citazione non risultava rappresentato un chiaro elenco di voci di bilancio ritenute non veridiche e corrette né per quali motivi si agisse, ma era pur vero che oggetto della domanda era solo l'approvazione dello stato patrimoniale rappresentato dalle voci di entrata e di uscita relative all'esercizio indicato e non da quelle lì riportate contabilmente ma approvate con precedenti delibere. Ed è noto che i condòmini abbiano diritto di contestare le voci di debito poste a loro carico.

Gli elementi del bilancio
Ebbene, il bilancio annuale deve possedere degli elementi ben precisi: consuntivo e riparto, registro di contabilità, riepilogo finanziario, stato patrimoniale e nota sintetica esplicativa. Lo stato patrimoniale, del resto, descrive le attività quindi i crediti del condominio, ad esempio verso i morosi, e le passività cioè i debiti verso fornitori o altri soggetti compresi quelli formatisi nelle precedenti gestioni contabili con l'eventuale indicazione dei fondi necessari per il funzionamento dell'ente di gestione in presenza di carenza di liquidità.

Più precisamente, la situazione patrimoniale ha lo scopo di confrontare i debiti ed i crediti di tutti gli anni di esercizio e di descrivere il patrimonio effettivo del condominio in un determinato momento. Affinchè sia tutto chiaro occorre che sia inserita anche la voce di cassa disponibile alla data della fine dell'anno di esercizio (punto di partenza dell'esercizio finanziario successivo).

Massima chiarezza
Secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza, come Cassazione 27639/2018, tali voci di debito o credito devono essere redatte in maniera tale da fare comprendere ai condòmini se le poste siano reali e se i crediti siano certi e liquidi o litigi osi. Il motivo? Consentir loro di capire la situazione del patrimonio condominiale al momento dell'approvazione anche per poter decidere di costituire, magari, un fondo cassa se vi siano debiti liquidi superiori ai crediti da estinguere a breve termine. Nella vicenda, però, l'amministratore non si era attenuto a detti criteri considerato altresì che la nota esplicativa non riportava alcun chiarimento sulla natura ed origine delle voci inserite.

Il bilancio, dunque, era senz'altro viziato. A viziarlo, anche il mancato inserimento delle somme presenti sul conto corrente a fine esercizio oltre a voci prive di spiegazioni come quella inerente la formazione del fondo cassa. In estrema sintesi, lo stato patrimoniale come presentato per l'approvazione dell'assemblea difettava dei requisiti di chiarezza e veridicità previsti dalla legge. Di qui, l'annullamento della delibera che lo aveva approvato e la condanna del condominio a sborsare i costi di causa.

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