Il cambio dei criteri relativi all’utilizzo dei posti auto
Necessaria l’unanimità solo per l’assegnazione definitiva degli stessi
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 29 maggio
La giurisprudenza è costante nel ritenere che una delibera condominiale a maggioranza non può prevedere la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condòmini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture. Diversamente, l’assemblea, tramite delibera approvata con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile (maggioranza degli intervenuti e metà valore dell'edificio), può individuare all’interno del cortile condominiale posti auto per i condòmini, stabilendone il godimento turnario, ove non siano sufficienti numericamente per tutti i comproprietari.
L'assemblea, infatti, ha il potere organizzativo delle modalità d’uso delle cose comuni, con il limite di non violare i diritti dei condòmini di godere e disporre delle stesse (si veda Cassazione 15613/2022). Nel caso in questione, una delibera assunta all'unanimità aveva legittimamente regolamentato l'uso turnario del cortile condominiale per l'utilizzo di posti auto. In realtà, come da giurisprudenza sopra riportata, sarebbe stata sufficiente la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del Codice civile, cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Si ritiene che con quest'ultima maggioranza l’uso del cortile potrà essere regolamentato in modo differente da quanto previsto dalla precedente delibera, senza necessità di ricorrere all'unanimità dei consensi.
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