Il Giudice campano ribadisce l'obbligo per l'amministratore di condominio di comunicare i "dati" dei condomini morosi al creditore che lo interpelli in tal senso.

La sentenza

Trib. Avellino 15 gennaio 2024, n. 77 (est. Palladino)

Riscossione del terzo nei confronti del condominio – Obbligo per l'amministratore, ex art. 63 disp. att. cod. civ., di comunicare i nominativi dei c.d. "morosi" (e relative quote di debito) - Sussiste - Fissazione da parte del Giudice di un termine per l'adempimento – Ammissibilità - Condanna dell'amministratore al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 614 bis cod. proc. civ. – Ammissibilità

L'amministratore di condominio è obbligato, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., "a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi". Qualora a seguito di specifica richiesta da parte del creditore, l'amministratore non abbia a ciò provveduto va condannato ad effettuare detta comunicazione, fissando il relativo termine di adempimento ed eventualmente disponendo il pagamento di una somma ai sensi dell'art. 614 bis cod. proc. civ. per ogni giorno di eventuale ritardo.

In particolare, in motivazione

(omissis)

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La società ricorrente, premesso di essere creditrice del convenuto in forza di tre titoli (omissis) per totali € (omissis) deduceva di aver richiesto a mezzo pec all'amministratore del condominio, con note del (omissis), la comunicazione dei nominativi dei condomini morosi al fine di poter agire nei loro confronti.

Nessun riscontro l'amministratore dava alla detta richiesta.

Chiedeva pertanto ordinarsi all'amministratore la comunicazione di quanto richiesto con condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e al pagamento di una somma, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., nella misura determinata dal giudice.

Non si costituiva il condominio ritualmente evocato in giudizio.

La domanda è fondata.

Ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. l'amministratore del condominio è obbligato "a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi".

È documentato in atti che con le note del (omissis), entrambe notificate all'amministratore del condominio a mezzo pec, la società ricorrente richiedeva i nominativi dei condomini morosi con l'indicazione dei millesimi di proprietà al fine di agire nei loro confronti per la tutela dei propri crediti, detratte le somme già riscosse dai condomini adempienti o a seguito di pignoramento presso terzi.

Nessuna prova ha fornito il resistente, che non si è costituito in giudizio, di aver adempiuto all'obbligo comunicativo nei confronti del creditore del che richiedeva legittimamente tali informazioni in quanto in possesso di titoli esecutivi, neanche nelle more del giudizio.

Va pertanto ordinato all'amministratore di comunicare alla società ricorrente i dati richiesti ai sensi dell'art. 63 comma 1 disp. att. cod. civ.

È oggetto di reiezione l'ulteriore domanda risarcitoria per totale difetto di allegazione dei danni asseritamente subiti.

In ragione del tempo decorso dalla richiesta della società creditrice e della assoluta inerzia del (omissis), persistita anche nel corso del giudizio, va anche disposta la condanna al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. comma 1 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dell'ordine successivo al termine di adempimento fissato in dispositivo.

(omissis)

Il commento

Il Giudice campano ribadisce l'obbligo per l'amministratore di condominio di comunicare i "dati" dei condomini morosi al creditore che lo interpelli in tal senso. Detti "dati" sono costituiti da quanto necessario per procedere ad esecuzione e, quindi, comprendono non solo il nominativo ma anche la "quota" di debito. Nella pronuncia viene anche prevista una condanna "accessoria" consistente nel pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo, come previsto dal comma 1 dell'art. 614-bis cod. proc...

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