Lo specifico procedimento che riguarda l’assemblea di condominio è previsto dalla legge al fine di consentire l’adozione di una valida decisione gestionale/amministrativa dell’edificio. Detto procedimento è costituito da una serie preordinata di atti e/o di operazioni la cui sequela dev’essere rispettata se non si vuole incappare in una qualche invalidità e nel conseguente annullamento della delibera ex art. 1137 cod. civ.
La sentenza
Trib. Latina 21 maggio 2024 n. 1107 (est. Fava)
Convocazione dell’assemblea di condominio - Eventuali irregolarità nel relativo procedimento - Invalidità della conseguente delibera - Sussiste - Partecipazione del condomino non convocato alla riunione - Mancata verbalizzazione delle eventuali irregolarità - Effetto sanante della partecipazione da parte di detto condomino - Sussiste - Annullamento della delibera – Inammissibilità
Qualora un condomino non sia stato convocato all’assemblea, tuttavia, partecipi ugualmente alla relativa riunione l’annullabilità della delibera assembleare per mancata comunicazione dell’avviso non può essere fatta valere in quanto detta partecipazione fa presumere che lo stesso ne abbia avuto comunque notizia e si determina, di conseguenza, un effetto sanante dell’eventuale irregolarità.
In particolare, in motivazione
(omissis)
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (omissis) impugnava la delibera adottata dall’assemblea condominiale del convenuto in (omissis) poiché era stata convocata in violazione de regolamento di condominio che all’art. 15 stabilisce che l’assemblea è convocata a cura dell’amministratore mediante avviso da inviarsi a ciascun condomino almeno quindici giorni prima della data fissata.
(omissis)
Si costituiva il convenuto (omissis) eccependo infondatezza nel merito poiché la presenza dell’attore all’assemblea testimonierebbe il contrario di quanto affermato nell’atto introduttivo del giudizio e comunque la presenza all’assemblea avrebbe effetto sanante, nel merito cessata materia del contendere poiché il ha convocato una nuova assemblea adottando una nuova deliberazione in sostituzione della precedente.
(omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(omissis)
… l’azione proposta da parte attrice appare infondata poiché dal verbale dell’assemblea del (omissis) risulta che fosse presente e nulla abbia eccepito in ordine alla regolarità della convocazione avendo votato per la non approvazione di alcuni degli ordini del giorno e nell’intestazione del verbale si legge “indetta con regolare avviso comunicato a tutti i condomini”. La presenza del condomino all’assemblea ha infatti effetto sanante in ordine ad eventuali irregolarità dell’avviso di convocazione. In proposito Cassazione n. 18503/2020 ha stabilito che “l’annullabilità della delibera assembleare per mancata comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea non può essere fatta valere allorché il condomino, nei cui confronti la comunicazione è stata omessa, sia presente in assemblea, dovendosi presumere che lo stesso ne abbia avuto comunque notizia, rimanendo l’eventuale irregolarità della sua convocazione conseguentemente sanata”, anche l’omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, nell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale, non può essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, se non ha preliminarmente eccepito in quella sede l’irregolarità […] il condomino, partecipando all’assemblea senza far valere invalidità poste a protezione del suo interesse ad una consapevole partecipazione alla delibera, dimostra con un comportamento univoco che l’inosservanza della disciplina legislativa non ha inciso su tale interesse e, in definitiva, presta acquiescenza”. Pertanto, in tema di impugnazioni di delibere condominiali vige il principio secondo cui la presenza del condomino all’assemblea, sana una convocazione omessa, tardiva o incompleta, in quanto la deliberazione assembleare è annullabile ex art. 66 disp. att. c.c. solo su istanza dei condomini dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. Nel caso in cui il condomino partecipi all’assemblea senza contestare il vizio della convocazione, si forma quindi l’acquiescenza sanante. Diversa è l’ipotesi, che non ricorre nel caso in esame, in cui la comparizione è volta precipuamente a far valere il vizio, trattandosi, in tal caso, di condotta contraria all’acquiescenza che impedisce la sanatoria.
(omissis)
Il commento
Come noto, lo specifico procedimento che riguarda l’assemblea di condominio è previsto dalla legge al fine di consentire l’adozione di una valida decisione gestionale/amministrativa dell’edificio. Detto procedimento è costituito da una serie preordinata di atti e/o di operazioni la cui sequela dev’essere rispettata se non si vuole incappare in una qualche invalidità e nel conseguente annullamento della delibera ex art. 1137 cod. civ.
Nel caso della mancata convocazione, ma anche in quello dell...


