Il condominio non è sempre co-responsabile, in quanto custode, dei lavori mal eseguiti sul lastrico solare
Il giudice quindi può emettere sentenza di condanna anche solo nei confronti di ditta appaltatrice e direttore dei lavori
Una vicenda che si verifica molto frequentemente quella trattata nella pronuncia della Cassazione 34278/2022 depositata il 22 novembre : lavori mal effettuati su un lastrico solare di un condominio ed infiltrazioni negli appartamenti sottostanti con citazione in giudizio del condominio da parte dei proprietari danneggiati e relativa richiesta di risarcimento danni. Il Condominio, costituitosi, rappresentava che le infiltrazioni erano da imputare all’erronea realizzazione dei lavori di rifacimento da parte della ditta appaltatrice ed al mancato controllo dei direttore dei lavori, già citati in un altro giudizio ancora pendente.
L’estensione della domanda al terzo
E qui il tema diventa di natura procedurale perchè a rivolgersi alla Suprema Corte è la società che ha effettuato i lavori secondo la quale sussiste un vizio di ultrapetizione in relazione all’estensione automatica della domanda degli attori ai terzi chiamati in causa non avendo il condominio proposto manleva e garanzia - se non in sede di precisazione delle conclusioni. La Corte d’appello avrebbe, quindi, erroneamente applicato il portato delle sentenze di legittimità 25559/2008 e numeri 13374/2017 e 13131/2006, perché non avrebbe considerato che il principio di estensione automatica della domanda principale al terzo, chiamato in causa dal convenuto, trova applicazione quando la chiamata sia effettuata per ottenere la liberazione del convenuto, ma non quando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso e, in particolare, un titolo di responsabilità diverso ed autonomo rispetto a quello invocato dall’attore.
La responsabilità da custodia
In sostanza nel caso di specie, la tesi della società ricorrente è che gli attori avessero chiesto il risarcimento del danno derivato ai loro appartamenti dall’inerzia del condominio e che quindi avessero agito nei suoi confronti ex articolo 2051 Codice civile, responsabilità da custodia, mentre il condominio convenuto avesse chiesto di imputare la responsabilità dei danni lamentati ai terzi chiamati, per inadempimento del contratto di appalto, un motivo completamente diverso.
Conclusioni
La Suprema corte ribadisce perciò un principio importante: qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l’estensione automatica della domanda al terzo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (fra le tante, da ultimo, la decisione 22050/2018). Essendo accertata quindi la responsabilità della ditta e del direttore dei lavori sono loro tenuti a corrispondere il risarcimento ai danneggiati, non il condominio.
I mercoledì della privacy: conservazione dati nei server dell’amministratore
di Carlo Pikler - Centro studi privacy and legal advice