Il condòmino non può parcheggiare l'autovettura di fronte al cancello molestando le persone
Nel caso in esame l’auto, in sosta vietata su area privata, era mal tenuta e un fanale dal bordo tagliente aveva ferito una condomina
Il Tribunale condannava un condòmino per il reato di lesioni colpose perché aveva parcheggiato la propria autovettura, di fronte al cancello condominiale, dal cui fanale sporgeva, a causa della cattiva manutenzione, un bordo tagliente. Una condòmina, per entrare in casa, urtava contro la sporgenza e si tagliava il quadricipite sinistro procurandosi una lesione giudicata guaribile in giorni 15. Il condòmino ricorreva in Cassazione lamentando l'ingiustizia della condanna, perché nessun teste vedeva l’accaduto, in quanto non aveva violato le norme del codice della strada e aveva parcheggiato la vettura in un'area privata. Non solo: era escluso un rapporto causale tra la sua condotta e la lesione della parte offesa e il giudice non gli aveva concesso il beneficio della non menzione previsto dall'articolo 175 Codice penale.
La pronuncia di legittimità
La Cassazione (sentenza 13277/2023) rigettava il ricorso e affermava che la sentenza ascriveva all'imputato il fatto lesivo non per la violazione del divieto di sosta, ma per la mancata manutenzione dell'autoveicolo, in quanto la parte lesa si procurava le lesioni a seguito dell'urto contro una sporgenza tagliente del proiettore sinistro. La responsabilità del ricorrente era stabilita dall'articolo 2054, quarto comma, per cui in ogni caso i proprietari e i conducenti sono responsabili dei danni derivanti dai vizi di costruzione e di manutenzione del veicolo.
Il Tribunale ha ritenuto che la norma dell'articolo 590 Codice penale sia stata integrata dal precetto extra penale dell'articolo del Codice civile e ha attribuito all'imputato la violazione di una regola generale di diligenza, consistente nel non circolare con un automezzo privo dell'ordinaria manutenzione, il quale, per la sua inefficienza, può arrecare danni a terzi. L'articolo 2054, quarto comma, del Codice civile e l'articolo 79 del codice della strada impongono ai proprietari la corretta manutenzione dei veicoli, per garantire la sicurezza pubblica. La sentenza attribuisce all'imputato la violazione della norma di cautela che gli impone di assicurarsi che il veicolo utilizzato non presenti anomalie idonee a danneggiare il suo prossimo.
La responsabilità del proprietario
È la responsabilità che deriva dalla vicinanza della cosa al proprietario e dal correlato obbligo di evitare che per mezzo di quella cosa si producano lesioni a terzi secondo il principio di non lesività, stabilito dall'articolo 43 del Codice penale (Cassazione 13943/2008). La Cassazione richiama il suo precedente (sentenza 40243/2008) il quale afferma che, pur non operando agli effetti penali l'articolo 2051 del Codice civile, in assenza di specifiche norme cautelari, la pertinenza della cosa produttiva dell'evento lesivo alla normale disponibilità del suo custode, impone una valutazione attenta dell'osservanza degli obblighi cautelari sanciti dal nome di comune prudenza. A tal riguardo non è rilevante l'osservazione che l'autovettura fosse parcheggiata in un'area privata, per escludere l'operatività del divieto di parcheggio davanti a un cancello carrabile.
Inoltre la Cassazione sostiene che il posteggio davanti al cancello carrabile, di un'autovettura in condizioni di cagionare ad altri un danno è causalmente connessa con l'evento, poiché se la stessa fosse stata correttamente mantenuta, non avrebbe provocato lesioni ad alcuno, indipendentemente dalla decisione della persona offesa di utilizzare un'uscita , oppure un'altra; la deposizione della persona offesa è risultata credibile, anche se la stessa si è costituita parte civile nel processo penale, poiché è stata sostenuta da riscontri esterni. La mancata concessione del beneficio della non menzione è stata adeguatamente motivato dal Tribunale e, quindi, deve essere confermata.