Il danno al decoro architettonico prescinde dal pregio dell’edificio e dalla presenza di pregresse alterazioni
Va rimossa quindi la canna fumaria di una pizzeria che dal piano terra terminava sul lastrico solare dello stabile
Il danno al decoro dello stabile prescinde dalle considerazioni relative al pregio artistico dello stesso persiste anche qualora ci siano stati precedenti interventi contro i quali non sia stata sollevata la violazione. È quanto in estrema sintesi conferma la sentenza della Cassazione 14598/2021 depositata il 26 maggio.
La vicenda
A rivolgersi alla Suprema corte l’affittuaria di un locale adibito a pizzeria, la cui proprietà era peraltro passata di mano, nelle more del giudizio. La donna contestava la pronuncia d’appello che le aveva intimato di rimuovere la canna fumaria che dal locale, percorrendo tutto il muro perimetrale convogliava i fumi verso il lastrico solare. Due le violazioni secondo i giudici di merito: alterazione del decoro architettonico e inutilizzabilità del lastrico solare, a causa delle emissioni.
Il pregiudizio al decoro
Nel confermare la pronuncia d’appello la Suprema corte dettaglia con dovizia i casi di alterazione del decoro dello stabile ex articolo 1102 Codice civile. Il conduttore - scrive la Corte - al pari del proprietario può servirsi della cosa comune per un migliore godimento dell’immobile in condominio, senza però alternarne la destinazione, nè pregiudicarne l’uso altri (Cassazione 6229/1986; Cassazione 3874/1997). La Ctu aveva accertato che il tubo di 27 cm di diametro che proseguiva per tutta la facciata dello stabile ne alterava il decoro, «per la sua sagoma, per la sua forma e per il materiale e la posizione che occupava sul prospetto».
I danni prodotti
Il danno al decoro, precisa la Suprema corte, «non si verifica quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull’insieme armonico dello stabile, a prescindere dal pregio artistico che possa avere l’edificio». Nessuna influenza può attribuirsi poi alla scarsa visibilità dell’innovazione oppure alla presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate (Cassazione 851/2007; Cassazione 25790/2020; Cassazione 14455/2009; Cassazione 27551/2005; Cassazione 17398/2004). Tra l’altro ricorda la Corte, il danno al decoro porta con sé un pregiudizio economico, costituendo il decoro una qualità del fabbricato. Ricorso quindi inammissibile e canna fumaria da rimuovere.