Il diritto condominiale preso sul serio: il condomino che lascia l’assemblea non si computa nella maggioranza deliberativa
L’articolo 1136 del Codice civile contiene le maggioranze che devono essere raggiunte, rispettivamente, per la valida costituzione dell’assemblea e per l’approvazione delle deliberazioni. In prima convocazione l’assemblea si costituisce con l’intervento di tanti condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno...
Amministratori: quorum unico per la nomina e la conferma
di Augusto CirlaL'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 9 giugno 2025 L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 9 giugno 2025
Sospensione dell’acqua al condomino moroso: l’accesso coattivo all’immobile può essere disposto solo dal giudice
di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo