Il diritto del titolare del diritto di abitazione è strettamente vincolato all'utilizzo dell'immobile per uso abitativo
Pertanto la sua eventuale irreperibilità confligge con il diritto stesso
A cura di Smart24Condominio
Il diritto di abitazione, regolato dall'articolo 1022 del Codice civile, è un diritto reale che conferisce al beneficiario la possibilità di abitare presso un bene immobile di proprietà di un altro soggetto per un determinato periodo di tempo. Il diritto si estende alla famiglia del titolare e ad eventuali persone che vi prestino servizio. Il beneficiario del diritto reale di abitazione, anche noto come habitator, avrà facoltà di stabilirsi o rimanere all'interno dell'immobile fino al termine del diritto, ma avrà anche il dovere di provvedere alla sua manutenzione ordinaria e al pagamento dei relativi tributi, compreso il pagamento dell'Imu.
La giurisprudenza di legittimità, in punto, è costante nell'affermare che: «qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di diritto reale di abitazione, il titolare del diritto di abitazione è tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio, applicandosi, in forza dell'articolo 1026 Codice civile, le disposizioni dettate in tema di usufrutto dagli articoli 1004 e 1005 Codice civile, che si riflettono anche, come confermato dall'articolo 67 disposizioni attuative Codice civile sul pagamento degli oneri condominiali, costituenti un'obbligazione propter rem» (Cassazione 2236/2012; Cassazione 21774/2008)».Per precisione va detto che con la novella dell'articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile il debito che grava in capo l'unità immobiliare concessa in usufrutto si pone in via solidale tra lo stesso usufruttuario e il proprietario dinanzi al condominio.
Ciò posto, la precaria assenza del titolare del diritto di abitazione dall'immobile ubicato all'interno di un edificio condominiale interessato a lavori di manutenzione sulla facciata, ivi includenti anche quelli del balcone di rispettiva titolarità, non pare costituisca motivo ostativo alla prosecuzione delle attività lavorative di matrice condominiali, a meno che non occorra accedere all'interno della proprietà del lettore. Semmai pare strano che l'habitator non sia reperibile, visto che il proprio diritto è strettamente vincolato all'utilizzo dell'immobile per uso abitativo. Il diritto di abitazione, a differenza dell’usufrutto e del diritto di uso, infatti, ha carattere talmente particolare e personale da non potere né essere ceduto ad altri, nemmeno quanto all’esercizio, né avere attuazione diversa da quella dell’abitazione personale dell’immobile da parte del relativo titolare (Cassazione 3974/1984).
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