Il distacco dal centralizzato in presenza di due palazzine
Secondo quanto previsto dall'art. 1118 c.c. ciascun condomino ha in diritto di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, purché dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini.
In ogni caso il condomino che rinuncia dovrà contribuire limitatamente alle spese necessarie alla manutenzione straordinaria dell'impianto dal quale si è distaccato e quelle per la sua conservazione e messa a norma.
Va inoltre evidenziato che anche la giurisprudenza si è attestata sul principio secondo il quale deve essere il condomino interessato a dimostrare, tramite una perizia tecnica, che dal distacco non deriveranno squilibri termici e aggravi di spesa per gli altri utenti (Cass. Civ., n. 5331 del 3 aprile 2012). Al ricorrere dei predetti requisiti il condominio non può impedire il distacco, e l'eventuale delibera assembleare sarebbe nulla.
Quanto al problema relativo alla difficoltà di dare la prova che il distacco non comporterà aggravi di spesa per gli altri condòmini, dovuta soprattutto al potenziale consumo indiretto (nonostante il passaggio al riscaldamento autonomo, in teoria, l'appartamento continuerebbe a godere del calore proveniente dal sistema centralizzato, in ragione delle tubature che circondano l'unità immobiliare) è esclusa, a quanto pare, dalla separazione fisica delle due palazzine. E così è a dirsi anche per la necessaria installazione di autonome canne fumarie.
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