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Il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato

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di Matteo Rezzonico - Avvocato

Il distacco unilaterale dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è ostacolato dalla normativa e dalla giurisprudenza.

Ci si riferisce, quanto alla normativa, all’art. 1118 ultimo comma del Codice Civile[1], novellato dalla Legge di Riforma del condominio, per il quale, il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In ...

  • [1] La facoltà del distacco era già prevista dall'art. 1, lett. I), d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. In senso contrario solo il Decreto del Presidente della Repubblica 59/2009 il cui articolo 5 comma 9 dispone "In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 numero 412, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25".

  • [2] Corte di appello di Ancona 16 gennaio 2024 numero 90, in Quotidiano del condominio, con nota di Matteo Rezzonico.

  • [3] Si veda in questo senso l'articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 102 del 2014 che prevede l'installazione di termovalvole (e di sotto contatori o ripartitori, per la contabilizzazione del calore). Il Decreto legislativo prevede inoltre una serie di sanzioni nel caso in cui il condominio non provveda alla contabilizzazione del calore. Già in precedenza l'articolo 26 comma 5 della Legge 10/91 prevede che "Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del Codice Civile".

  • [4] In particolare, prima della Riforma:,- secondo un primo orientamento, il regolamento condominiale, anche "contrattuale", se, da una parte, non può consentire la rinuncia all'uso dell'impianto centralizzato con esonero dalle spese, da un'altra parte può, invece, prevedere il divieto dal distacco, non essendo la relativa clausola in contrasto con la disciplina dell'uso della cosa comune (Cassazione 21 maggio 2001 numero 6923);,- secondo un secondo orientamento divenuto prevalente, il divieto del distacco contenuto in un regolamento "contrattuale" (trattandosi di contratto atipico, meritevole di tutela – ex art. 1322 comma 2 Codice Civile – solo in presenza di un interesse generale dell'ordinamento) non supera il limite previsto da tale norma, in quanto sarebbe espressione di prevaricazione egoistica anche da parte di un'esigua minoranza e di lesione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale (Cass. civ., sez. II, 29 settembre 2011, numero 19893).