Il distacco unilaterale dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è ostacolato dalla normativa e dalla giurisprudenza.

Ci si riferisce, quanto alla normativa, all’art. 1118 ultimo comma del Codice Civile[1], novellato dalla Legge di Riforma del condominio, per il quale, il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In ...

Riproduzione riservata Ⓒ