L'esperto rispondeCondominio

Il distacco dell’immobile dal riscaldamento centralizzato è legittimo solo se non reca danno agli altri condòmini

Una volta interrotto il servizio, il rinunciatario rimane vincolato al pagamento della manutenzione dell’impianto

di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
In merito all'articolo ”L'abuso sulle parti comuni…” del 1° giugno a firma di Valentina Sergi, si chiede se possono rientrare in una delle tipologie di abuso elencate nel pezzo il tentativo di modificare l’impianto, in un condominio con sistema termico centralizzato, sostituendo i termosifoni con un modello a pavimento senza aver richiesto e ricevuto autorizzazione preventiva dell’assemblea condominiale, oppure l’esecuzione degli interventi prescritti dal tecnico interpellato prima del distacco. In caso affermativo: chi può/deve verificare che la nuova soluzione di riscaldamento non abbia ripercussioni sull'intero impianto o vengano eseguite le opere prescritte? Quali le norme di riferimento?

A cura di Smart24Condominio
Se il lettore intende distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento condominiale, deve fare riferimento alla previsione contenuta nell’articolo 1118, ultimo comma, del Codice civile, secondo il quale «il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal caso, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, si ritiene che debba essere lo stesso condòmino a giustificare che il distacco non comporti quelle conseguenze lesive all'impianto centralizzato, presentando possibilmente una relazione a firma del professionista che ha incaricato. In questi termini, non pare che il condominio possa frapporre rifiuto a un distacco motivato e tecnicamente giustificato.

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