Il distacco dell’immobile dal riscaldamento centralizzato è legittimo solo se non reca danno agli altri condòmini
di Rosario Dolce
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La domanda
La domanda In merito all'articolo ”L'abuso sulle parti comuni…” del 1° giugno a firma di Valentina Sergi, si chiede se possono rientrare in una delle tipologie di abuso elencate nel pezzo il tentativo di modificare l’impianto, in un condominio con sistema termico centralizzato, sostituendo i termosifoni con un modello a pavimento senza aver richiesto e ricevuto autorizzazione preventiva dell’assemblea condominiale, oppure l’esecuzione degli interventi prescritti dal tecnico interpellato prima del distacco. In caso affermativo: chi può/deve verificare che la nuova soluzione di riscaldamento non abbia ripercussioni sull'intero impianto o vengano eseguite le opere prescritte? Quali le norme di riferimento?
A cura di Smart24Condominio Se il lettore intende distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento condominiale, deve fare riferimento alla previsione contenuta nell’articolo 1118, ultimo comma, del Codice civile, secondo il quale «il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal caso, il rinunziante resta tenuto...