Il divieto di ingerenza dell’amministratore nel contratto di appalto condominiale del giardino
Soprattutto per il giardino in quota gli può costar caro suggerire l’uso di un mezzo sollevatore omologato per innalzare cose e non persone
Nel contratto di appalto condominiale l’amministratore non deve superare la linea rossa del divieto di interferenza nella sua gestione , altrimenti diventa datore di lavoro con le relative responsabilità. L’amministratore deve usare la sua diligenza professionale , ai sensi degli articoli 90 e 93 del Dlgs 81/2008 nel sottoscrivere , autorizzato dall’assemblea , il contratto di appalto con un imprenditore che sia serio, preparato e professionale, ma non si deve mai sostituire allo stesso nell’impartire direttive soprattutto nei lavori in quota previsti dall’allegato X. Tale principio vale anche per l’attività di manutenzione dei giardini specialmente con l’uso di autoscale.
La manutenzione dei giardini condominiali in quota
Un committente del taglio di rami su un albero di altezza di dieci metri era stato condannato per il reato di omicidio colposo di un operaio che era stato proiettato all’esterno di un cestello porta materiale , non idoneo per il sollevamento delle persone, installato sul braccio telescopico del mezzo sollevatore manovrato dallo stesso. La Corte di appello escludeva l’aggravante della violazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni , ma affermava la responsabilità del committente del lavoro di abbattimento della piante di rovere perché ravvisava la sua colpa generica di non avere previamente verificato l’idoneità del mezzo sollevatore da lui fornito alla ditta da cui dipendeva il lavoratore e di non essersi sincerato sulla presenza nel macchinario dei dispositivi di sicurezza a tutela del lavoro in quota.
I principi richiamati dalla Suprema corte
La Cassazione (11587/2022) dichiarava prescritto il reato, rigettava il ricorso agli effetti civili e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore delle parti civili. La Corte affermava che dagli atti non emergevano elementi che provassero l’innocenza dell’imputato, per cui nei suoi confronti non poteva essere emessa una sentenza più favorevole. Il riconosciuto elemento di responsabilità dell’imputato consisteva nella constatazione che era stato l’imputato ad ingerirsi nella scelta del mezzo sollevatore utilizzato dalla vittima per abbattere l’albero.
Pertanto spettava al committente di verificare con diligenza l’idoneità del mezzo , per garantire la sicurezza del lavoratore in un’attività pericolosa. La responsabilità dell’imputato consisteva nell’avere procurato al lavoratore un’attrezzatura inidonea e quindi i correttamente i giudici di merito avevano configurato, nei suoi confronti, una condotta colposa commissiva che aveva contribuito causalmente al verificarsi dell’evento. La sentenza richiamava la giurisprudenza di legittimità per cui , nella prevenzione degli infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza , nel contratto di appalto o di prestazione d’opera, nei confronti dei lavoratori, riguarda non solo il datore di lavoro , di regola l’appaltatore destinatario delle disposizioni antinfortunistiche , ma anche il committente.
La responsabilità del committente
Per configurare la responsabilità del committente (sentenza 3563/2012) occorre verificare:
- in concreto l’incidenza della sua condotta nella verificazione dell’evento;
- quale siano state le capacità organizzative dell’impresa per l’esecuzione dei lavori;
- i criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore e del prestatore d’opera;
- la sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera;
- l’agevole ed immediata percepibilità da parte del committente delle situazioni di pericolo.
L’ingerenza del committente
La Cassazione ha condiviso quanto affermato dai giudici di merito che hanno individuato un profilo di colpa generica consistita nell’ingerenza dell’imputato nella scelta e nella fornitura del mezzo sollevatore , omologato solo per il sollevamento di cose e non delle persone. I giudici accertavano che un mezzo omologato per il sollevamento di persone non si sarebbe mai ribaltato, come in realtà avvenuto, poiché sarebbe stato dotato di sistemi di sicurezza in grado di rilevare le condizioni di instabilità del mezzo con l’inibizione del sollevamento della piattaforma.
Il committente , in quanto soggetto non esperto dei lavori in quota, avrebbe dovuto scegliere il mezzo in maniera diligente e si sarebbe dovuto assicurare della sua idoneità e della presenza di tutte le condizioni di sicurezza per il sollevamento delle persone , poiché il ribaltamento della struttura inidonea era un rischio concretamente prevedibile ed evitabile. La responsabilità del committente era quello di essere stato negligente nella scelta del macchinario che avrebbe di lì a poco determinato, per la sua inadeguatezza , il decesso della persona offesa.
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