Condominio

Il focus del venerdì: reiterare un criterio di riparto dei consumi idrici difforme dalla legge non lo cristallizza

Il criterio in questione in sostanza vale unicamente per la fattispecie temporale trattata, anche se protratta nel tempo

immagine non disponibile

di Rosario Dolce

Come si ripartisce l'acqua in condominio? A rispondere alla domanda il Tribunale di Pavia – con sentenza del 7 aprile 2023 numero 854 - definendo un caso giudiziario “complicatissimo” sorto a seguito dell'impugnazione di una delibera assembleare che aveva deciso di ribaltare la prassi invalsa da oltre un trentennio in condominio, ovverosia di estendere soggettivamente una convenzione di cui all'articolo 1123 Codice civile, tra più unità immobiliari.

Il fatto

Il condominio in questione era costituito da cinque complessi e, nello specifico, da una palazzina di quattro piani, due villette bifamiliari e altre villette a schiera ed appartamenti in villa senza giardino.Il condominio di cui trattasi – per quanto si apprende dalla lettura - non era dotato di sistemi di contabilizzazione del consumo dell'acqua separati per tutti i condòmini, essendone provviste soltanto alcune unità immobiliari.Il relativo regolamento (avente natura contrattuale) prevedeva che per i soli lotti costituiti dalla palazzina e dalle villette la ripartizione del consumo dell'acqua avvenisse per numero di persone, senza però nulla disporre con riferimento agli altri immobili.

Quindi, il condominio decideva – in sede assembleare, ogni qual volta si approvava il rendiconto (per ratifica) - che per uniformare il criterio di riparto, anche per i lotti residuali si applicasse il metodo di riparto a persona. Senonché nella delibera impugnata (appena intervenuta), invece, il criterio di riparto sopra indicato veniva modificato: prevedendo che la ripartizione del consumo dell'acqua fosse effettuata «con 4 diversi metodi: 2 condomìni per numero di persone, 10 condomìni per contatori; 5 condomìni per millesimi …».

Ora, secondo i condòmini impugnanti, la circostanza che per oltre trent'anni l'organo assembleare avesse approvato bilanci in cui il riparto del consumo di acqua era stato effettuato con il criterio del “numero di persone” avrebbe determinato l'estensione dell'applicazione del criterio di riparto (di cui al regolamento contrattuale) in modo permanente, valendo anche per il futuro [citando, al fine di dare conforto a tale tesi, un arresto giurisprudenziale (Cassazione 13004/2013)

La sentenza

Il giudice lombardo, tuttavia, non ha apprezzato la tesi dei ricorrenti in giudizio e l'ha respinta. L'indirizzo interpretativo della Suprema corte invocato – secondo il decidente - non attribuirebbe rilievo esclusivo alla reiterazione nel tempo di un criterio di riparto difforme dal criterio legale, ma sarebbe in grado di valere unicamente per la fattispecie temporale trattata. Diversamente, occorrerebbe l'esplicitazione di un consenso da parte di tutti gli aventi diritto, nessuno escluso, che, per il caso trattato, non è stato rinvenuto sussistente.

Conclusione

Quanto alla delibera impugnata, il decidente monocratico l'ha rinvenuta priva di vizi logici e giuridici, laddove aveva utilizzato diversi criteri di riparto a seconda dei condòmini a cui ci si riferiva; ovverosia, ha ritenuto valido il criterio utilizzato per i due lotti principali tramite il ricorso alla convenzione fissata dal regolamento contrattuale; così come ha ritenuto altrettanto arguto e legittimo sia il ricorso alla ripartizione tramite i contatori a consumo con riguardo alle unità immobiliari site nel condominio dotate di strumentazione tecnica, sia il ricorso alla ripartizione a norma dell'articolo 1123 Codice civile per gli immobili invece sprovvisti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©