Condominio

Il gestore della discoteca deve limitare le emissioni rumorose

Due recenti pronunce della Cassazione confermano che è sua responsabilità anche il rumore prodotto dagli avventori

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di Giulio Benedetti

È un principio giurisprudenziale consolidato quello che stabilisce l'obbligo per il gestore del bar di limitare non solo il rumore della musica prodotta, ma anche lo strepito degli avventori che, se supera i limiti di tollerabilità, non configura l’esclusione della punibilità del fatto ai sensi dell’articolo 131 bis Codice penale. È questa la conclusione a cui perviene la Cassazione nella sentenza 39344/2021 che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gestore di un bar che era stato condannato per il reato dell’articolo 659 Codice penale perché, nello svolgimento della sua attività, abusava di strumenti sonori che recavano disturbo alle persone.

Mancato rispetto dell’ordinanza sindacale
Inoltre, la Cassazione (sentenza 535/2022) ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di una discoteca avverso la sentenza di condanna, per il reato dell'articolo 650 Codice penale, perché aveva contravvenuto alle prescrizioni dell'ordinanza del Sindaco che gli ordinava di sospendere, nel tempo notturno, le attività di diffusione musicale fino alla taratura dell'impianto ad un livello tale da rispettare i limiti di legge. Il ricorrente affermava l'illegittimità della condanna per il reato, nonostante la legge 447/1995 prevedesse una sanzione amministrativa.

La Cassazione escludeva che, nel caso trattato, non ricorresse la contravvenzione dell'articolo 650 Codice penale: infatti, l'ordinanza violata dal ricorrente, non conteneva il divieto di superare i valori limite di emissione previsti dal Dpcm 14 gennaio 11997 e dall'articolo 10 della legge 447/1995. Invero l'ordinanza proibiva, per ragioni di ordine pubblico e di igiene, legate alla prevenzione dell'inquinamento acustico, la prosecuzione delle attività notturne fino alla taratura dell'impianto ad un livello tale da rispettare i limiti di legge.

Conclusioni
Per la Cassazione il giudice di merito ha agito legittimamente perché:
1) l'ordinanza era stata emessa dal Sindaco, quale ufficiale di governo, sulla base del Dlgs 26/2000, che consente l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti impositive di modifiche agli orari degli esercizi commerciali in presenza di un caso di emergenza e per uno specifico motivo di ordine pubblico e igiene costituito dall'inquinamento acustico;
1) il Dlgs 26/2000 non prevede, in caso di inosservanza, una sanzione amministrativa e, pertanto, il giudice correttamente, ha ritenuto che, non operando la clausola di sussidiarietà dell'articolo 650 Codice penale, che il mancato rispetto dell'ordinanza comportasse il reato contestato.

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