I temi di NT+Le ultime sentenze

Il pregiudizio reale ed apprezzabile legittima l'interesse ad impugnare la delibera

Eccetto i casi di vizi formali dell’atto, l'interesse ad agire è dato dalla esigenza di provocare l'intervento dell'organo giurisdizionale per ottenere la tutela di un diritto

immagine non disponibile

di Fulvio Pironti

L'interesse ad agire, condizione richiesta per l'annullamento di una delibera assembleare condominiale affetta da vizi sostanziali, è subordinato alla prova di uno specifico e rilevante interesse alla caducazione. È quanto precisato dal Tribunale di Taranto con sentenza 935 pubblicata il 21 aprile 2023.

Il caso

Una condomina evocò dinnanzi al tribunale tarantino l'ente condominiale impugnando quattro delibere assembleari perché ritenute nulle o annullabili. Dedusse l'irregolare convocazione e costituzione dell'assemblea. Il condominio si costituì eccependo la carenza di prova in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire della impugnante.

Le ragioni decisorie

Rammentando la rilevabilità (anche) d'ufficio, il decidente esamina l'eccezione sollevata dal condominio riguardante la carenza di prova in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'impugnante prevista dall'articolo 100 del Codice procedura civile a mente del quale «per proporre una domanda… è necessario avervi interesse»). Premette che rappresenta una condizione dell’ azione e sussiste solo quando è astrattamente configurabile per l’attore una utilità dipendente dall’accertamento della nullità o annullabilità dell’atto impugnato.Riguardo alla impugnazione delle delibere assembleari condominiali, sostiene che la domanda spiegata in base all'articolo 1137 del Codice civile non può essere sorretta esclusivamente dall’interesse alla legalità della gestione comune.

Ciò in quanto la legittimazione ad impugnare è concessa per impedire che si realizzi il risultato della decisione contro la quale il condomino ha votato (o avrebbe votato qualora fosse stato presente).Per impugnare una delibera, il condomino deve avere un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione. Interesse costituito dalla posizione di vantaggio che può derivare dalla pronuncia di merito. Chi intende impugnare una delibera per la erroneità relativa alla ripartizione delle spese, dovrà allegare e dimostrare di avervi interesse. Interesse, come detto, che deve presupporre la sussistenza di un apprezzabile pregiudizio scaturente dalla delibera opposta. Dunque, un reale mutamento economico della propria posizione.

Il difetto della prova dell’interesse ad agire

Nel caso vagliato, il tribunale osserva che l'atto introduttivo è carente nella indicazione delle numerose decisioni adottate dalla compagine condominiale. Inoltre, è manchevole l'esame sulle conseguenze tangibili che sarebbero derivate agli interessi della impugnante. In definitiva, difettando la prova dell'interesse ad agire, il giudicante ha rigettato la domanda. Ebbene, nel giudizio rileva l’esame del presupposto sul quale si basa la domanda. Se, quindi, è supportata dall’interesse ad ottenere un provvedimento per evitare un danno ingiusto o conseguire un vantaggio.

Nel caso si tratti di impugnativa di delibera assembleare, l'articolo 100 del Codice procedura civile va applicato considerando l’utilità concreta che la parte può vedersi riconosciuta dall’accoglimento della pretesa fatta valere. La Suprema corte ha chiarito che la sussistenza dell’interesse ad agire presuppone «la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale» (Cassazione 6128/2017).

L'interesse ad agire per i vizi formali

È noto che le patologie deliberative si sdoppino in due principali gruppi di censure: vizi formali, da un canto, e vizi sostanziali, dall'altro. La giurisprudenza ha elaborato al riguardo due importanti direttrici complementari. Nella prima, entro cui si raggruppano le censure ai vizi formali, chiarisce che la legittimazione ad agire, attribuita dall’articolo 1137 del Codice civile ai condòmini assenti e dissenzienti, non è subordinata alla prova di uno specifico interesse diverso da quello volto alla rimozione dell’atto impugnato. L’interesse ad agire, richiesto come condizione dell’azione di annullamento, è costituito dall’accertamento dei vizi formali di cui sono affette le delibere assembleari condominiali. È in re ipsa e coincide con l'interesse a rimuovere l'atto viziato essendo diritto di ogni condomino a vedere rispettate tutte le fasi del procedimento assembleare.

L'interesse ad agire per i vizi sostanziali

Nella seconda, si sottolinea che l’interesse ad agire costituisce un presupposto imprescindibile senza il quale l’azione risulterebbe inammissibile. Al fine di un corretto utilizzo dello strumento processuale, è necessario che la presenza di un interesse concreto oltrepassi la mera violazione del dato normativo. Tale linea interpretativa è riferita alle sole ipotesi di violazioni sostanziali (quindi, di merito) per le quali è necessario che l'impugnante sia portatore di un interesse concreto diretto a conseguire vantaggi effettivi. Occorre, perciò, avere un interesse reale e un vantaggio tangibile che potrebbe scaturire dalla pronuncia o la presenza di un danno derivante dalla delibera viziata.

L'interesse ad agire deve apprezzarsi e valutarsi in ragione della utilità concreta che può conseguire l'impugnante per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (per tutte, nella giurisprudenza di merito, si veda Tribunale di Lodi 21 luglio 2010). Si immagini la contestazione su un errato riparto spese: la giurisprudenza ha ribadito che «il condomino, il quale intenda proporre l'impugnativa di una delibera dell'assemblea per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese di gestione, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale» (Cassazione 6128/2017).

Conclusioni

In estrema sintesi, il condomino che intende impugnare una delibera per la erronea ripartizione delle spese ha l'onere della prova, perciò deve allegare e dimostrare di avere un interesse a conseguire un provvedimento del giudice al fine di evitare di subire un danno ingiusto. Non potrà limitarsi a dedurre l'errata ripartizione della spesa, ma dovrà dedurre e provare quale sia in concreto il pregiudizio che subirebbe dalla adozione dell'atto impugnato. Nel caso delineato, l'interesse ad agire per far accertare l'eventuale illegittimità del riparto spese è correlato all'importo che lo stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione deliberata.

Esiste al momento della proposizione della impugnativa, in quanto condizione della azione, e permane nel corso del giudizio.Eccettuando le sole ipotesi nelle quali il condomino contesti un vizio di forma il cui interesse ad agire è insito nella rimozione dell'atto infirmato (l'interesse ad agire in tal caso è in re ipsa), in tutti gli altri casi la ricerca va effettuata in concreto. In conclusione, l'interesse ad agire è dato dalla esigenza di provocare l'intervento dell'organo giurisdizionale per ottenere la tutela di un diritto. Quale condizione della azione, dovrà essere concreta, effettiva ed attuale, quindi esistente perlomeno al momento della decisione. La valutazione della sua sussistenza andrà compiuta con riguardo alla utilità del provvedimento giudiziale rispetto al vizio sostanziale denunciato.