Il rispetto della distanza legale può essere oggetto di deroga in base alla conformazione del condominio
La norma risulta inapplicabile se, dalla perizia del consulente e dal materiale fotografico, emerge un’incompatibilità con la struttura dell’edificio
Una controversia tra condòmini. Una delle tante che militano in ambito condominiale. Da una parte chi invoca il rispetto della distanza legale e, per l'effetto, chiede la rimozione del condizionatore apposto dal vicino. Dall'altra, il condòmino che ritiene di non dover accogliere la richiesta alla luce del fatto che lo stabile non offre, strutturalmente, altre possibilità per l'apposizione del condizionatore stesso. Questa la sintesi della causa decisa dalla Corte d'appello di Firenze, con la sentenza 1865/2022 .
I fatti di causa
L'attore, nello specifico, impugnava la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva rigettato la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità della collocazione dell'impianto di condizionamento del proprio vicino, del quale chiedeva l'immediata rimozione. Lamentava il fatto che fosse stato posizionato dal convenuto «sul muro perimetrale esterno del condominio, a distanza inferiore ad un metro dall'unità immobiliare dell'attrice» e sosteneva che tale collocazione comportasse dei disagi dovuti al fatto che il motore era orientato in direzione del portone d'ingresso della propria unità immobiliare, costringendolo a ricevere, tra le tante cose, l'aria surriscaldata emessa dall'impianto.
I risultati della Ctu non supportano il ricorso
In primo grado, ove veniva svolta una Ctu, il consulente tecnico d'ufficio accertava che «per la conformazione dell'edificio condominiale non era possibile installare l'impianto di condizionamento alla distanza legale di un metro». Il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie, rigettava la domanda attorea. Per questo motivo, il soccombente proponeva appello senza, tuttavia, ottenere la riforma della sentenza invocata. I giudici d'appello si sono soffermati su quanto risultato all'esito della consulenza espletata in primo grado. Il Ctu di primo grado, si legge in sentenza, è stato chiaro nel rilevare che la particolare conformazione dell’edificio condominiale, caratterizzato da una forma geometrica regolare, con unità abitative disposte su tre livelli a partire dal primo livello fuori terra con stesso ingombro planovolumetrico, non consente l’installazione dell’impianto a distanza legale, qualunque sia la soluzione progettuale adottata.
L’applicazione dell’articolo 889 del Codice civile
Se questo era quanto emergeva sulla base della situazione di fatto, anche in diritto la Corte toscana evidenziava come «non necessariamente deve trovare applicazione la distanza legale di un metro prevista dall'articolo 889, secondo comma, del Codice civile». Tale disposizione, relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi, è applicabile «anche con riguardo agli edifici in condominio». Tuttavia, le norme relative ai rapporti di vicinato trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto «in quanto compatibili con la concreta struttura dell’edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari».
Pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condòmini, «il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole», considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali (Seconda sezione, 12520/2010; 1989/2016 e 17549/2019).
La pronuncia della Corte d’appello
Ebbene, nel caso in esame, la mancata osservanza della distanza legale non è stata irragionevole. Al contrario, non poteva proprio trovare applicazione in quanto incompatibile con la concreta struttura dell'edificio, come espressamente affermato nella perizia e come risultava anche dalla documentazione fotografica. Per tali motivi, anche il giudizio d'appello vedeva il rigetto della domanda.