Immobili confinanti: quali azioni in caso di mancato riscontro del Comune alla segnalazione di abusi
Il Comune è tenuto ad intervenire. Non è chiaro se il vicino possa chiedere l’azione sempre o solo quando riscontra un danno alla sua proprietà
Avviene talvolta che un condòmino si avveda che un altro condòmino ha realizzato un intervento edilizio in difetto del relativo titolo autorizzativo oppure che un condominio ritenga di essere danneggiato dall'intervento edilizio posto in essere in un immobile adiacente in assenza di permesso edilizio. In questi casi il condòmino o il condominio possono inviare un esposto al Comune, segnalando il presunto abuso edilizio e chiedendo all'Amministrazione di intervenire. Ma cosa accade qualora l'esposto resti privo di riscontro? E' possibile ricorrere all'autorità giudiziaria per la tutela delle proprie ragioni? Il Tar Campania con la sentenza numero 5247 del 16 novembre 2020 ha fornito risposta positiva a tale quesito.
La vicenda
Nel caso di specie il ricorrente aveva segnalato al Comune la realizzazione di una scala in cemento armato non autorizzata all'esterno dell'immobile confinante con il proprio, chiedendo al Comune di assumere le determinazioni relative. Il Comune si era limitato a dare atto che dalla consultazione dell'archivio informatico non risultavano istanze presentate ed autorizzate per la realizzazione di detto manufatto, senza peraltro assumere i conseguenti provvedimenti.Il Tar Campania ha osservato che, a fronte della persistenza in capo all'ente preposto alla vigilanza sul territorio del generale potere repressivo degli abusi edilizi, il vicino che, in ragione dello stabile collegamento con il territorio oggetto dell'intervento, gode di una posizione differenziata, ben può chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti dall'ordinamento, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio - inadempimento.
Il ruolo del Comune
Da ciò deriva che il Comune è tenuto a rispondere alla domanda con la quale i proprietari di terreni limitrofi a quello interessato da un abuso edilizio chiedono ad esso di adottare atti di accertamento delle violazioni ed i conseguenti provvedimenti repressivi e, ove sussistano le condizioni, anche ad adottare gli stessi.Il Tar Campania ha pertanto dichiarato illegittimo il silenzio serbato sull'istanza e ha ordinato al Comune di concludere il procedimento entro il termine di novanta giorni. Il Tribunale ha altresì nominato un Commissario con il compito di dare esecuzione alla sentenza nel caso in cui il Comune non avesse provveduto nei termini indicati.
Occorre peraltro rilevare che se per parte della giurisprudenza il soggetto confinante può ricorrere al giudice amministrativo avverso l'inerzia dell'organo deputato, essendo sufficiente che lo stabile sia collegato con la zona interessata dall'intervento, per altra parte è invece necessaria anche la presenza di una lesione concreta ed attuale della posizione soggettiva, dovendosi dimostrare che l'intervento realizzato incide negativamente sul fondo del ricorrente.È quindi opportuno che il condòmino o il condominio ricorrente non si limiti a segnalare la propria posizione di confinante con l'opera abusiva, ma rappresenti anche il danno che l'opera abusiva possa arrecare al proprio immobile.