Improcedibilità della domanda per comunicazione dell’istanza di mediazione ai soli difensori costituiti
Non era stata informata anche la parte personalmente, ma il ragionamento suscita molti dubbi
A volte, si sa, la giurisprudenza interviene per colmare delle lacune lasciate dal nostro legislatore. Altre volte, invece, le pronunce ed i provvedimenti giurisprudenziali creano degli interrogativi su cui riflettere. Ritengo che, tra questi ultimi casi, possa rientrare la sentenza 24928/2021, resa dal Giudice di pace di Roma e depositata il 23 novembre 2021.
I fatti
La questione riguarda tutte le materie che, in quanto obbligatorie (esempio locazioni, condominio) o perché facoltative, vengano a contatto con l'istituto della mediazione.La causa aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento danni richiesta dagli acquirenti di un immobile (box auto) che lamentavano la cosidetta vendita aliud pro alio che si verifica allorquando viene consegnato un bene completamente diverso da quello pattuito. Nello specifico, la concessione di passo carrabile del box, infatti, era ancora intestata all'originaria proprietaria ma non risultava essere mai stata volturata in favore dei venditori.
Era, pertanto, stato venduto un locale adibito a box auto, con asserita concessione di passo carrabile, in realtà, non presente. Ecco che gli attori, al fine di dirimere la controversia, si rivolgevano ad un Organismo di mediazione «per la declaratoria di nullità del contratto con ripetizione delle somme versate per l'acquisto dell'immobile» oltre al «risarcimento del danno per vendita aliud pro alio». La causa non è mai entrata nel merito atteso che il giudice accoglieva l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dai venditori costituitisi in giudizio.
La comunicazione dell’istanza di mediazione
Prima di rappresentare su che basi il giudice romano abbia dichiarato improcedibile la domanda, occorre rammentare cosa dice il Dlgs 28/2010, in tema di comunicazione dell'istanza di mediazione.L'articolo 8, comma 1, del Dlgs 28/1010, infatti, precisa che «la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante».In giurisprudenza, sino ad oggi, si è avuto modo di discutere sulla portata della norma e, nello specifico, se l'articolo 8 richiamato comportasse l'efficacia della domanda di mediazione sin dal deposito o se la stessa fosse, di fatto, subordinata alla sua comunicazione.
Oggi, il Giudice di pace di Roma, ci mette di fronte ad un'altra valutazione : è sufficiente la comunicazione della domanda e della fissazione del primo incontro in mediazione al procuratore costituito oppure essa deve essere comunicata anche alla parte personalmente? Sul quesito il giudice laziale dà una risposta che, a parere dello scrivente, appare poco convincente. Secondo il Giudice di pace di Roma, l'eccezione di improcedibilità della domanda doveva essere accolta atteso che «l'articolo 8 del Dlgs 28/2010 non contempla, in alcuna parte, la possibilità della notifica al procuratore costituito bensì prevede che l'atto sia portato a conoscenza della parte». Nel caso specifico, l'istanza era stata notificata a mezzo pec agli avvocati costituiti «e non direttamente e personalmente alla parte».
I dubbi sul contenuto della pronuncia
Di talchè, per il Giudice di pace di Roma (con richiamo ad altro precedente giurisprudenziale, Tribunale di Palermo, sentenza 3003/2019), l'eccezione di improcedibilità doveva essere accolta e la domanda, per l'effetto, doveva dichiararsi improcedibile.Le considerazioni sono importanti. Secondo il Salvatore Zambrino, di Adr Intesa, Organismo di mediazione accreditato presso il ministero della Giustizia, non appare corretta l'interpretazione data alla norma.
«Il legislatore, dichiara Salvatore Zambrino, con la previsione dell'articolo 8 del Dlgs 28/2010, non ha certamente voluto dare rilevanza alla denominazione del soggetto ricevente l'istanza ma, al contrario, ha voluto dare peso specifico al fatto che deve essere assicurata la conoscibilità del procedimento di mediazione alla parte chiamata. E ciò a maggior ragione laddove la parte si già costituita in giudizio con proprio procuratore e con espressa elezione di domicilio. Si potrebbe obiettare che la procura alle liti è cosa ben diversa dalla procura eventualmente conferita in mediazione ma, certamente, non si può affermare che l'istanza notificata e/o comunicata al procuratore della parte costituita in giudizio non sia stata portata a conoscenza della parte».
La conoscibilità dell'istanza
Effettivamente, la sentenza suscita dubbi. Innanzi tutto perché la ratio della norma appare esulare dalla volontà di concentrarsi sull'individuazione della parte quanto, piuttosto, sulla reale conoscibilità dell'istanza. In secondo luogo, se è pur vero che la procura alle liti riguarda il mandato processuale conferito dalla parte al legale, è pur vero che la procura alle liti necessita di preavviso della possibilità di usufruire dei benefici della mediazione e, comunque, nella mediazione delegata, il giudice manda le parti costituite (per i tramite dei loro legali) in mediazione. A ciò si aggiunga che una mancata comunicazione da parte del difensore dell'avvenuta ricezione dell'istanza, lo esporrebbe anche a responsabilità professionale. Senza dimenticare che un procedimento che ben poteva essere definito in mediazione è stato, invece, dichiarato improcedibile con la concreta probabilità che l'effetto sarà solo la riproposizione del giudizio e nulla più.
Per dovere di completezza, in passato, il Tribunale di Catania (ordinanza 14 ottobre 2021), su un caso analogo ha ritenuto di rigettare l'eccezione di improcedibilità, benchè la comunicazione della data fissata per l'incontro di mediazione fosse avvenuta al domicilio eletto da parte opponente presso il proprio avvocato difensore. In base a quanto affermato nell'ordinanza in parola, «...dalla procura alle liti si evinceva in maniera chiara che l'opponente aveva effettuato elezione di domicilio presso il proprio legale sia con riferimento alla fase giudiziale sia con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione. La condizione di procedibilità doveva pertanto considerarsi regolarmente esperita».Certo è che, a fronte di quanto detto, una ulteriore comunicazione (non solo al legale costituito ma anche alla parte stessa), potrebbe risultare dirimente e, pertanto, consigliabile.