In assenza d'idonea conformità del progetto non basta l’autorizzazione per la modifica di parti comuni
Il singolo condòmino non può apportare innovazioni se ledono la stabilità ed il decoro dello stabile
La vicenda trae origine dall'iniziativa di un condòmino, di recuperare, a fini abitativi un sottotetto, di sua esclusiva proprietà, dotato di due abbaini, sito all'ultimo piano con accesso dal vano sottostante, e di installare un ascensore a servizio di tale unità ed è stata definita dal Tribunale di Milano, con sentenza numero 3713/2021.
Le verifiche preliminari
Il condominio - al fine di verificare che le suddette opere innovative non provocassero pregiudizi e danni alla proprietà comune ed a quelle individuali (articolo 1120 Codice civile) ed al fine di informare i condòmini, chiamati a deliberare sulle innovazioni, nel corso degli anni - provvedeva ad avvalersi di consulenti tecnici, esperti del settore, per acquisire i necessari pareri, previo esame della documentazione di interesse e sopralluogo. In particolare, venivano acquisite la relazione tecnica di analisi di progetto, la relazione tecnica di analisi statica di fattibilità del progetto, la relazione tecnica di analisi delle varianti di progetto.
Dette relazioni, però, ritenevano non esaustivo il progetto in quanto questo non teneva anche conto della relazione sismica; inoltre, l'analisi statica non era conforme alla normativa vigente e non dava sufficienti garanzie sulla sicurezza dell'edificio, esponendo i condòmini e gli edifici adiacenti a rischi di incolumità per persone e cose.
La decisione dell'assemblea
Alla luce delle sopra indicate conclusioni, l'assemblea condominiale straordinaria non approvava il progetto, così come non autorizzava la successiva delibera su un nuovo progetto. Parte attrice ne chiedeva, quindi, la nullità e/o annullabilità e la sentenza in esame ha specificato che il singolo condòmino non può apportare modificazioni in relazione a tali beni, potendo solo cercare di ottenere una apposita deliberazione dell'assemblea condominiale, assunta con le maggioranze di cui all' articolo 1136 Codice civile.
Il precedente
Tale principio, del resto, era stato anche ribadito dal Tar per la Lombardia, il quale, con sentenza 01273/2017 del 30 marzo 2017- 7 giugno 2017, aveva annullato il permesso di costruire opere edilizie numero 201 dell’11 novembre 2015 avente ad oggetto il recupero ai fini abitativi del sottotetto di quel condominio, comportante una trasformazione di parte della copertura originaria in un giardino pensile, in quanto adottato senza alcuna precedente deliberazione dell'assemblea condominiale autorizzativa.
Anche la seconda delibera era sempre relativa ai medesimi beni condominiali, destinati ad essere oggetto delle innovazioni proposte dai tecnici di parte attrice nella nuova versione, elaborata dopo l' annullamento del titolo autorizzativo.
L'esito del giudizio
Per la pronuncia qui commentata, quindi, resta fermo il principio per cui il singolo condòmino non può apportare modificazioni in relazione a tali beni, potendo solo cercare di ottenere una apposita deliberazione dell'assemblea condominiale, assunta con le maggioranze di cui all' articolo 1136 Codice civile. Tale risultato non è stato ottenuto, avendo l'assemblea valutato essere la nuova opera non conforme ai parametri di cui all' ultimo comma ovvero la stabilità, la sicurezza ed il decoro - avvalendosi, al tal fine, anche in questo caso, dell'ausilio del parere di un tecnico di provata esperienza.
Le delibere impugnate, pertanto, con le quali i condòmini hanno esercitato il loro diritto a vietare la realizzazione delle opere potenzialmente lesive del loro diritto a risiedere in un edificio sicuro dal punto di vista strutturale e statico e conservato in condizioni conformi al decoro architettonico, non possono dirsi affette dal vizio dell’ eccesso di potere: con tali delibere i condòmini, dunque, non hanno perseguito finalità “capricciose”, “abnormi” o “stravaganti”. Infondato è stato ritenuto, infine, il rilievo circa la difformità tra gli ordini del giorno delle citate assemblee.