Infiltrazioni, delle tubazioni interne all’immobile può essere chiamato a rispondere solo il proprietario
Condannata perciò una condomina per i danni prodotti all’appartamento sottostante
Un caso da manuale quello preso in esame dalla pronuncia della Cassazione 13154/2022 depositata il 27 aprile. Tema: i danni da infiltrazioni in condominioe la ricerca del responsabile. L’elemento interessante è la cura che il singolo condomino deve prestare rispetto al contratto stipulato con la società idrica. Quest’ultima infatti può obbligarlo, come nel caso in esame, ad un dovere di custodia delle tubazioni che transitano nel suo appartamento.
La vicenda ed i giudizi di merito
A rivolgersi alla Suprema corte era stata una condomina condannata nei giudizi di merito quale unica responsabile dei danni prodotti nell’appartamento sottostante da copiose fuoriuscite di acqua. Nel giudizio erano convenuti l’azienda speciale di servizi idrici integrati ed il condominio. La Ctu aveva accertato però che l’acqua era fuoriuscita da un tubo di adduzione di proprietà esclusiva della condomina. Non solo: l’articolo 21 del Regolamento di utenza della società idrica stabiliva espressamente che la parte di tubazione in sede privata resta di proprietà del singolo, tenuto dunque alla sua custodia.
La decisione della Suprema corte
La condomina suffragava le sue ragioni con alcune testimonianze ed un rapporto dei vigili del Fuoco, sottolineando di non essere tra l’altro più allacciata alla rete idrica. Motivazioni che però la Suprema corte respinge: il richiamo alla ricostruzione errata del Tribunale non tiene conto dell’impossibilità di un riesame dinanzi alla Cassazione - scrivono i giudici di legittimità - per i quali in ogni caso è da condividere il collegamento tra proprietà esclusiva della tubazione ed obbligo di custodia della stessa ex articolo 2051 Codice civile.
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