Un recente arresto giurisprudenziale riconduce nel regime della annullabilità la delibera approvativa del rendiconto mediante la quale l'assemblea aveva accollato all'acquirente di un alloggio i pregressi contributi ordinari (ante biennio ex art. 63 disp. att. cod. civ..) spettanti al venditore. La Cassazione sconfessa il granitico orientamento - della cui giustezza non si ha ragione di dubitare - per il quale una delibera di tale genere è gravemente affetta dal vizio di nullità. L'ordinanza, peraltro sorretta da una discutibile e scarna linea motivazionale, suscita notevoli perplessità e diffonde giustificati allarmismi.
L'obbligo solidale biennale gravante sull'acquirente e venditore
E' noto che la responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal venditore moroso sia limitata al biennio antecedente alla data di acquisto (ex art. 63 disp. att. cod. civ.). In caso di vendita di una unità immobiliare ricompresa in condominio, la legge prevede che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente (il subentro è correlato al rogito...