L’abitazione locata deve essere a prova di fughe di gas
Per l’esplosione causata da una fuga di gas risponde il locatore, non il conduttore che fumava
L’articolo 1575 Codice civile prevede che il locatore consegni al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e la mantenga in stato di servire all’uso convenuto e ne consenta il pacifico godimento. Inoltre il locatore deve eseguire (articolo 1576) , durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie anche per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento e di adduzione del gas.
La pronuncia della Suprema corte
La Cassazione nell’ordinanza 16765/2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso di 5 proprietari avverso la sentenza che li aveva condannati a risarcire ai due conduttori i danni cagionatigli dall’esplosione della casa locata , a causa di una fuga di gas innescata dall’accensione di una sigaretta da parte di uno dei conduttori. La Corte di appello affermava la responsabilità dei proprietari per la custodia della cosa locata , ai sensi dell’articolo 2051 Codice civile, che i ricorrenti non avevano contestato.
Inoltre l’istruttoria dibattimentale escludeva la responsabilità del conduttore nella causazione del fatto dannoso e dimostrava l’esclusiva responsabilità dei proprietari nell’esplosione. I ricorrenti lamentavano l’ingiustizia della sentenza , affermando che il fatto fosse stato causato dal conduttore con gravi imprudenze causalmente connesse all’innesco dell’esplosione. La Corte affermava che tale motivo era inammissibile poiché richiedeva al giudice di legittimità di operare una nuova valutazione di merito, riservata al giudice di appello.
Conclusioni
Inoltre i ricorrenti censuravano la sentenza dove affermava la mancata contestazione della loro responsabilità per il danno da custodia. Il giudice di legittimità sosteneva che anche questo motivo era inammissibile poiché , secondo la propria giurisprudenza, la parte rimasta soccombente , ove non impugni la parte che la pregiudica, assume un comportamento incompatibile con la volontà di fare valere nel giudizio di impugnazione la questione , determinando le conseguenti preclusioni . Per tali ragioni la corte di Cassazione condannava i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità ed al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.