L’amministratore di condominio revocato senza giusta causa ha diritto al pagamento dell’intera annualità
Fermo restando il potere dell'assemblea di sollevarlo dall’incarico in ogni tempo se la revoca interviene prima della scadenza naturale, gli spetta il compenso integrale
Riguarda il rinnovo del mandato e il risarcimento del danno in caso di revoca la sentenza del 1° marzo 2023 (causa 3350/2021 ) della seconda sezione civile della Corte d'appello di Milano.
I fatti di causa
La causa riguarda la vicenda di un amministratore revocato dall'assemblea a distanza di un anno e quattro giorni dalla nomina. L'amministratore si era liquidato il compenso anche per il secondo anno del suo mandato ed il condominio aveva agito in giudizio ottenendo la condanna in primo grado alla restituzione del compenso che questi si era liquidato ritenendo che il suo mandato si fosse tacitamente rinnovato dopo un anno dalla data di nomina. L'amministratore aveva fatto ricorso contro tale decisione e la Corte d'appello nella sentenza che ha accolto la sua richiesta, condannando il condominio al pagamento dell'intero compenso e alla rifusione delle spese legali, approfondisce e pone chiarezza su aspetti importanti.
Conferma automatica
Secondo il giudice «l'aver previsto, nella medesima disposizione del comma 10, che l'incarico annuale si intende rinnovato per eguale durata e che l'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore sta inequivocabilmente a significare che alla scadenza del primo anno di mandato non è necessaria l'espressa delibera di conferma dell'amministratore condominiale, poiché l'incarico si intende rinnovato per un altro anno, nell'ipotesi in cui, prima della scadenza, non intervengano la revoca o le dimissioni. Solo in queste ipotesi l'assemblea dovrà deliberare la nomina dell'amministratore».
L'espressa previsione della necessità della delibera di nomina dell'amministratore (nuovo) in caso di revoca o dimissioni comporta, argomentando a contrario, che tale delibera di nomina non è necessaria se, prima della scadenza annuale dell'incarico, la revoca o le dimissioni non intervengano. La stessa previsione che l'incarico «si intende rinnovato per eguale durata» implica di per sé una proroga automatica dell'incarico (salve la revoca o le dimissioni prima della scadenza dell'anno), posto che non avrebbe senso prevedere espressamente la proroga dell'incarico là dove fosse necessaria una delibera formale di conferma dell'amministratore da parte dell'assemblea condominiale».
Il diritto al compenso
Sempre il giudice, nella stessa sentenza, affronta «la questione dell'esistenza del diritto al compenso in presenza di una revoca intervenuta prima della scadenza naturale del mandato» e, richiamati provvedimenti della Cassazione che argomentano circa la possibile residuale applicazione della disciplina in tema di contratto di mandato, conclude affermando che «Nel caso in esame il ricorrente è stato nominato amministratore condominiale con delibera del 7 luglio 2015 e revocato in data 11 luglio 2016, quando il mandato si era già rinnovato tacitamente, ai sensi dell'articolo 1129, comma 10, Codice civile per un altro anno e, quindi, sino al 7 luglio 2017».
Considerato che il compenso richiesto e corrisposto riguarda il detto periodo biennale di durata del mandato; considerato che, sulla base dei richiamati principi di diritto, la norma dell'articolo 1129, comma 11, Codice civile ( secondo cui «a revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea») deve essere interpretata in combinato disposto con la norma dell'articolo 1725 Codice civile, si deve affermare che, fermo il potere dell'assemblea condominiale di sollevare in ogni tempo l'amministratore dall'incarico conferitogli, in assenza di giusta causa di revoca, ove quest'ultima intervenga prima della scadenza naturale dell'incarico, spettano all'amministratore i diritti maturati ai sensi dell'articolo 1720 Codice civile e, quindi, il diritto al compenso».
Conclusioni
Sulla base di tali argomentazioni i condòmini tentati da professionisti più a buon mercato, dovranno considerare il rischio di dover risarcire il danno a chi hanno revocato senza la fondatezza di una giusta causa.
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di Carlo Pikler - Centro studi privacy and legal advice