L’amministratore dimissionario può chiedere la nomina giudiziale del suo sostituto
Nominativo individuato nell’albo dei Ctu disponibile presso il Tribunale, con specialità proprio in materia condominiale
Con ricorso depositato presso il Tribunale sezione volontaria giurisdizione, un amministratore dimissionario ha richiesto e ottenuto - previa verifica della regolare notifica dell’atto a tutti i condòmini e la loro contumacia - la nomina di un nuovo mandatario, con decreto di accoglimento 1791/2023 del Tribunale di Pistoia.
La normativa
Il collegio, infatti, ha reputato sussistenti i presupposti previsti all’articolo 1129 del Codice civile, ossia la legittimazione dell’amministratore dimissionario per mancata nomina di un amministratore sostitutivo per l’inerzia delle assemblee tenutesi. Ai sensi dell’articolo 71bis delle Disposizioni attuative del Codice civile, è previsto che possano svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che:
a) hanno il godimento dei diritti civili;
b) non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e nel massimo a cinque;
c) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Questi ultimi requisiti non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condòmini dello stabile.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche le società e, in tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomìni a favore dei quali la società presta i servizi. La perdita dei requisiti comporta la cessazione dall’incarico. In questo caso, ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
La nomina
Infine, considerato che, allo stato, non esiste un albo degli amministratori di condominio non essendo previsto per legge, ma che è stato necessario individuare un professionista che possegga i requisiti normativamente previsti dalla citata disposizione di attuazione, il gerente è stato scelto tra quelli indicati nell’albo dei Ctu disponibile presso il Tribunale, con specialità in materia condominiale.