Condominio

L’amministratore protegge la salute del portiere che fa «rotazione sacchi»

Devono essergli forniti i Dispositivi individuali di protezione che vanno anche mantenuti puliti ed igienizzati

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di Giulio Benedetti

Il portiere spesso è adibito al ritiro dei rifiuti dalle aree condominiali, in cui si esercita la raccolta differenziata, per portare i bidoni sulla strada. Tuttavia in questa attività si pongono delicati problemi di igiene e di tutela del lavoratore che deve essere provvisto dei dispositivi individuali di protezione(Dpi), i quali devono essere correttamente mantenuti e lavati a cura del datore di lavoro, ovvero dall'amministratore di condominio, come previsto dall'articolo 64 del dlgs n. 81/2008.

I dispositivi di protezione
L'art. 74 del dlgs n. 81/2008 definisce Dpi qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. La Corte di Cassazione (ordinanza 5748/2020) afferma che il datore se non mantiene in sicurezza e non lava i Dpi deve risarcire il danno ai lavoratori interessati.

In verità la Corte di Cassazione cassava in parte una sentenza della Corte di appello che aveva rigettato la domanda, di alcuni lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti, di condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni dall'inadempimento dell'obbligo di lavaggio e di manutenzione dei Dpi. La la Corte di Cassazione , sulla base della sua giurisprudenza (ordinanza n. 16749/2019; n. 17132/2019; n. 17354/2019), sostiene che i Dpi non sono limitati alle sole attrezzature realizzate per prevenire rischi specifici , ma consistono in qualsiasi attrezzatura che possa costituire un'adeguata barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore , in conformità dell'articolo 2087 Codice Civile.

Gli obblighi del datore di lavoro
Ne consegue l'obbligo per il datore di lavoro della fornitura e del mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei Dpi. Il d.lgs. n. 81/2008 contiene all'allegato VIII un elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale , che è la conferma dell'ampiezza dell'obbligo di tutela del lavoratore con riferimento ai mezzi di protezione.

La Corte di Cassazione ha affermato , con particolare riferimento agli operatori ecologici addetti alla raccolta dei rifiuti , l'obbligo del datore di lavoro di mantenere e lavare gli indumenti di lavoro , sul presupposto della qualificazione degli indumenti come dispositivi di protezione individuale.

La idoneità dei Dpi, che devono essere indicati nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del dlgs n. 81/2008, consegnati al lavoratore per ritirare i rifiuti, è finalizzata a prevenire l'insorgere e la diffusione di infezioni a danno dei lavoratori stessi e dei loro familiari, a cui il rischio si estenderebbe in caso di lavaggio degli indumenti di lavoro in ambito familiare.

Pertanto la Corte di Cassazione cassava sul punto la sentenza della Corte di Appello e la rinviava ad altra sezione della medesima per decidere sull'azione di risarcimento dei danni e sulle spese di lite.

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