L'amministratore del supercondominio deve indicare nei bilanci dei singoli condomìni le spese non pagate
Se le fa confluire in un conto unico risponde del reato di appropriazione indebita
La gestione del supercondominio segue le esatte regole contabili di quelle del singolo condominio. Pertanto, l'amministratore deve tenere separate le singole poste contabili e non può farle confluire in un solo conto di cui si appropri della relativa provvista. È la conclusione della Cassazione (sentenza 46875/2021) che ha dichiarato inammissibile (condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende) il ricorso di un amministratore condominiale avverso la sentenza che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita aggravata (articolo 646, Codice penale).
Le motivazioni della Suprema corte
Il ricorrente lamentava l'ingiustizia della sentenza perché era sta messa sulla base di una consulenza tecnica incompleta che erroneamente riconosceva la presenza di un supercondominio, dotato di condomìni autonomi. La Cassazione dichiarava inammissibili i motivi in quanto avevano natura fattuale e chiedevano una non consentita rivalutazione dell'istruttoria compiuta dai giudici di merito. Tale richiesta era inammissibile, poiché demandava alla Cassazione il compimento di un'attività preclusa al giudice di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di merito ai fini della decisione (Cassazione 10289/2014).
Per la Cassazione, nel caso trattato, sussiste il reato di appropriazione indebita aggravata perché il consulente tecnico accertava che l'amministratore indicava l'assenza di passività, nei rendiconti condominiali, mentre le stesse sussistevano in quanto lo stesso versava le somme prevenienti dai condomìni amministrati, su un proprio conto corrente, e contestualmente le prelevava, per contanti, mediante l’incasso di un assegno. Quindi l'amministratore non pagava i debiti dei singoli condomìni del supercondominio.
Conclusioni
La Cassazione richiamava la propria giurisprudenza (Cassazione 57383/2018) la quale sostiene che l'amministratore di più condomìni che, senza autorizzazione, faccia confluire i saldi dei conti attivi dei singoli condomìni su un unico conto di gestione, a lui intestato, risponde del reato di appropriazione indebita, a prescindere dalla destinazione finale del saldo cumulativo ad esigenze personali dell'amministratore o ad esigenze dei condomìni amministrati. Tale condotta comporta, infatti, la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento.
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