L'amministratore uscente è tenuto al pagamento del disavanzo di cassa
Avendolo la società che amministrava l’immobile riconosciuto ma non versato, il condominio non ha dovuto fornire la prova del suo diritto di credito
Con la sentenza 931/2023, il Tribunale di Monza, pronunciandosi in materia condominiale, ha chiarito che l'amministratore, al termine del proprio mandato, deve tenere il conto della sua gestione e saldare il debito di cui è causa.
Il caso
Il condominio Alfa adiva il Tribunale per far condannare la società Beta, ex amministratrice dello stabile, al pagamento del disavanzo di cassa, causato dalla mala gestione tecnico-contabile dell'edificio, che era emerso dal rendiconto.La società Beta, nonostante avesse riconosciuto il suo debito e avesse assicurato di pagarlo entro un preciso termine, non vi aveva provveduto.La convenuta rimaneva contumace.
La pronuncia del Tribunale di Monza
Il Tribunale di Monza accoglieva la domanda del condominio.L'ufficio lombardo stabiliva che spetta all'amministratore uscente rendere, al termine del suo mandato, il conto della propria gestione ex 1129-1130-1130 bis Codice civile, specie qualora, sulla scorta dei dati contabili a disposizione del nuovo organo gestorio, risulti un disavanzo di cassa relativo alla gestione pregressa e, dunque, presumibilmente formatosi nel corso di espletamento del mandato collettivo conferitogli.
Nella vicenda esaminata, a fronte del riconoscimento del debito da parte della società ex amministratrice dello stabile, accompagnato da un impegno al pagamento entro un termine ormai spirato e che esonerava il condominio di fornire la prova del suo diritto di credito, spettando unicamente alla convenuta dimostrarne l'insussistenza e/o la successiva estinzione per intervenuto pagamento, il Tribunale, vista la mancata costituzione della società Beta, rilevava il mancato integrale adempimento di tale onere probatorio.Pertanto, il giudice monzese riconosceva la responsabilità sia contrattuale (per inadempimento del proprio mandato gestorio) sia extracontrattuale (per cattiva gestione dell'edificio) dell'ex amministratrice condominiale.
Conclusioni
Già lo stesso ufficio aveva precisato che «Chi esercita una gestione o svolge un’attività nell’interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto del proprio operato», il quale «può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui».
Dal momento che la società convenuta aveva riconosciuto il suo debito con dichiarazione unilaterale debitamente sottoscritta, secondo il Tribunale, nella vicenda esaminata, trovava applicazione il regime probatorio imposto dalla presenza di una promessa di pagamento o di una ricognizione del debito, che avevano determinato una inversione dell’onere della prova liberando in tal modo il condominio dal provare detta situazione.In virtù di ciò, il Tribunale di Monza condannava la società Beta, amministratrice uscente del condominio Alfa, al pagamento della somma dovuta.
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