L’automatizzazione del cancello nel condominio
Spesso il condominio si trova a dover passare dal cancello meccanico a quello automatizzato. Ciò significa che dal punto di vista giuridico il caso deve trovare una propria collocazione e disciplina.
Poiché non vi è alterazione della destinazione originaria del bene né una modifica radicale del medesimo, non si deve parlare di innovazione bensì di mera modifica. Essendo tale, la distribuzione dell'onere economico tra i condomini segue il dettato generale di cui all'art. 1123 primo comma c.c. L'eventuale determinazione diversa deve essere assunta all'unanimità dall'assemblea (Trib. Palermo, 26 marzo 2016).
Come afferma la Cassazione con la decisione n. 3509 del 23 febbraio 2015, non tutte le modificazioni devono essere considerate innovative, potendo essere considerate tali solamente quelle che alterino l'entità sostanziale della cosa o ne mutino la destinazione originaria <<mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto>>.
Infatti <<la delibera assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di un'area di accesso al fabbricato condominiale con uno o più cancelli per disciplinare il transito pedonale e veicolare anche in funzione di impedire l'indiscriminato accesso di terzi estranei a tale area, rientra legittimamente nei poteri dell'assemblea dei condomini, attenendo all'uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del bene comune né alterandone la funzione o la destinazione (cfr., per idonei riferimenti, Cass. n. 9999 del 1992 e Cass. n. 875 del 1999)>> (Cass. 23 febbraio 2015 n. 3509).
Così è nel caso di specie. «…disposta la chiusura di un'area di accesso al fabbricato condominiale con uno o più cancelli per disciplinare il transito pedonale e veicolare anche in funzione di impedire l'indiscriminato accesso di terzi estranei a tale area, rientra legittimamente nei poteri dell'assemblea dei condomini, attenendo all'uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del bene comune né alterandone la funzione o la destinazione» (Cass. 21 febbraio 1992 n. 9999).
In passato la Suprema Corte riteneva che si fosse in ambito di innovazioni con l'assunzione della relativa decisione in termini di maggioranza qualificata ex art. 1120 c.c. (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4340)
I giudici hanno poi deciso per la modifica perché la costruzione di un cancello, anche se automatizzato, non cambia lo stato del bene (Cass. 23 febbraio 2015 n. 3509)
Quindi la delibera avente ad oggetto questo contenuto se viene assunta ex art. 1136 c.c. è pienamente valida ed efficace
<<l'installazione di un elettrocomando al cancello carraio di accesso all'area condominiale non necessità di quorum particolari in quanto l'automazione non incide sul godimento del bene comune in violazione del disposto di cui all'art. 1120, comma 2 c.c., e per la sua approvazione opera la regola generale di cui all'art. 1136, comma 3 c.c.>> (Trib. Trani 3 febbraio 2007)
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di Carlo Pikler - Centro studi privacy and legal advice