Condominio

L'ordine del giorno deve essere specifico ma senza riferimenti alle possibili decisioni dell’assemblea

Non è escluso, tuttavia, che l’organo condominiale possa discutere di argomenti non menzionati nel documento ma affini alla materia in oggetto

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di Fabrizio Plagenza

Come noto, l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, comma 3 (introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, numero 220) stabilisce che l'avviso di convocazione debba indicare specificatamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, gli argomenti da trattare in assemblea, così da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni. Lo ricorda il Tribunale di Roma, con la sentenza 12617/2022 .

I fatti di causa

Una condomina lamentava il fatto che la delibera esorbitasse da quanto indicato nell'ordine del giorno. Nello specifico, sosteneva che fosse viziata perché l’assemblea aveva deciso di affidare l'incarico di revisione, non solo del rendiconto esercizio 2017 ed eventualmente di revisione del rendiconto di esercizio 2018, come indicato nell'ordine del giorno, ma anche la revisione della gestione 2016. Il giudice capitolino aveva ritenuto di rigettare l'impugnativa, ritenendola infondata.

Cosa prevede la norma

L'obbligo della preventiva informazione dei condòmini, con riguardo al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione, «non risponde a esigenze di astratto rigore formale, ma serve a far comprendere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale degli argomenti da trattare, in modo da consentire agli stessi di partecipare direttamente o a mezzo delega con cognizione di causa alla riunione». Invero, l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, dispone testualmente che l’avviso di convocazione debba contenere «specifica indicazione dell’ordine del giorno».

Non è possibile prevedere in anticipo la direzione dell’assemblea

A parere dello scrivente, la specificità dell'ordine del giorno, richiesta dalla norma citata, non può desumersi dalla mera indicazione, ad esempio, del numero di ruolo di una causa con riferimento all'udienza oppure dalla semplice indicazione della mediazione con numero di protocollo e data dell'incontro. Ciò in quanto appare difficile credere che i condòmini, nella loro generalità, siano davvero così messi in condizione di comprendere l'ordine del giorno ed esprimere così un voto consapevole. Certamente, ci dice la sentenza in commento, la specificità dell'ordine del giorno non può comportare che nell'avviso debbano essere indicati anche i possibili sviluppi della decisione. Sarebbe, infatti,«impossibile prevedere con anticipo quali potranno essere le direzioni in cui andrà la discussione in assemblea». Per questo motivo, la specificità deve riguardare solo l'argomento ma non anche le soluzioni che invece sono rimesse al dibattito in assemblea.

Necessaria la corrispondenza di temi tra avviso e o.d.g.

Già in passato, lo stesso Tribunale di Roma, con la sentenza numero 16204/2021, aveva ribadito che in giurisprudenza era ormai affermato pacificamente che, ai fini della validità delle delibere dell’assemblea del condominio, non è necessario che nell’avviso di convocazione gli argomenti da trattare siano indicati in termini analitici e specifici, in modo da prefigurare lo sviluppo e l’esito della discussione, «essendo sufficiente che essi siano indicati nell’ordine del giorno nei termini essenziali per esser e comprensibili» (vedi Cassazione, 13047/2014; 13763/2004 e 3634/2000). Ciò che è importante, quindi, ai fini della validità dell'avviso di convocazione, è che non si deliberi su argomenti e materie non prefigurati all’o.d.g., atti a “cogliere di sorpresa” presenti e assenti.

Ugualmente, tuttavia, occorre anche evitare che, per soddisfare tale esigenza di tutela, si finisca per comprimere eccessivamente lo spazio decisionale che va riconosciuto all’assemblea, la quale, a seguito della discussione, «potrebbe ritenere di deliberare anche su aspetti non specificamente contemplati nell’o.d.g., ma strettamente connessi alla materia che ne costituisce oggetto».

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