La chiave è negli indici minimi dei singoli lavori
Per effettuare la verifica della congruità della manodopera impiegata si devono utilizzare gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
Ad esempio, per l’attività di «Ristrutturazione di edifici civili», la percentuale della manodopera attesa è del 22% del valore, al netto di Iva, delle sole attività edili, desumibili dal capitolato d’appalto e/o dal contratto. Se questo valore è pari a 100.000 euro, il costo della manodopera attesa sarà pari a 22.000 euro. Ma non è questo il dato da dividere per 11 euro di paga oraria media, in quanto i 22.000 euro vanno prima divisi per 2,5, ottenendo 8.800 euro.
In pratica, l’importo della manodopera da considerare ai fini della congruità è pari agli imponibili Cassa edile dei lavoratori denunciati alla Cassa edile , «moltiplicato per 2,5 volte», quindi, 1.000 euro di imponibile equivalgono a 2.500 euro di manodopera. Nel nostro esempio, i 22.000 euro, pertanto, diventano 8.800 euro, i quali diviso 11 euro di paga oraria media, fanno 800 ore di lavoro richieste per i «lavori edili» del cantiere.
Per soddisfare la verifica di congruità, quindi, «l’impresa principale e i suoi subappaltatori» devono denunciare complessivamente 100 giorni/risorsa (800 / 8 ore al giorno) di manodopera alle Casse edili oppure dimostrare l’esistenza di eventuali costi di manodopera aggiuntivi.
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