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LA «CILA» TARDIVA NON CONSENTE LA DETRAZIONE

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La domanda

Il mio bagno principale aveva bisogno del cambio dei sanitari e delle piastrelle, quindi manutenzione ordinaria. Nel corso dei lavori si sono evidenziati problemi agli scarichi e al solaio ed è stato quindi necessario rifare il pavimento e tutte le tubature. I lavori sono quindi diventati di manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b) e ho pensato di portarli in detrazione fiscale. Mi sono successivamente accorto di non aver presentato in Comune la Cila. Il settore edilizia privata del Comune mi ha confermato che posso presentarla anche dopo la fine dei lavori pagando la sanzione di 1.000 euro. È ammessa la detrazione fiscale per "ristrutturazione edilizia" anche se la Cila è presentata dopo la fine dei lavori?

La risposta è negativa. La detrazione del 50% (articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/86, articolo 1, comma 47, legge 190/2014) si applica anche per gli interventi di rifacimento completo del bagno, comprese le tubature, come nel caso di specie (si veda: guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Tuttavia, la detrazione si applica solo se all’atto di esecuzione dei lavori gli stessi erano abilitati da regolare provvedimento urbanistico (nel caso di specie, la Cila, comunicazione inizio lavori asseverata). Anche se ai fini urbanistici è possibile la presentazione successiva, ai fini della detrazione, la presentazione successiva della Cila non regolarizza l’intervento, le cui spese non possono fruire dei benefici fiscali.

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