Condominio

La costituzione in giudizio dei condòmini equivale alla presentazione della querela

Il caso esaminato dalla Suprema corte riguardava un giudizio contro l’amministratore per appropriazione indebita

immagine non disponibile

di Giulio Benedetti

La procedibilità del reato di appropriazione indebita nei confronti dell'amministratore è subordinata alla presentazione di una querela da parte dei condòmini, tranne i casi aggravati di procedibilità di ufficio previsti dall'articolo 649 bis Codice penale, ma la costituzione in giudizio del condominio come parte civile, nel processo penale nei confronti dell'amministratore, equivale a tale condizione di procedibilità.

Il caso trattato

La Corte di appello riformava parzialmente la pena , con la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti , e condannava un amministratore condominiale per il reato di appropriazione indebita aggravata commessa in danno del condominio. L'amministratore presentava un ricorso in Cassazione, lamentando l'ingiustizia della sentenza perché il reato era improcedibile per la mancanza di una procura speciale conferita dall'assemblea dei condòmini all'amministratore. Il condannato affermava che la querela era illegittima, poiché era stata presentata da un soggetto non legittimato, era tardiva, in quanto presentata oltre un anno dalla conoscenza dei fatti, e non era applicabile l'articolo 649 bis, in quanto i fatti sono avvenuti prima dell'entrata in vigore della predetta norma.

La decisione del giudice di legittimità

La Cassazione (sentenza 6968/2023) ha dichiarato inammissibile il ricorso per le seguenti ragioni :
- i fatti sono avvenuti nel 2016 ed è stato correttamente contestato il reato di appropriazione indebita aggravata per l'articolo 61 n. 11 Codice penale;
- all'epoca di commissione del reato , lo stesso era procedibile d'ufficio e, quindi , è irrilevante che la querela sia stata presentata dai condòmini un anno dopo il loro verificarsi;
- la disciplina transitoria dell'articolo 12, comma secondo, Dlgs 36/2018 prevede , nel caso di un procedimento pendente, l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela. Tale norma si applica anche alla persona offesa che abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine previsto dall'articolo 124 Codice penale, poiché la valutazione sulla condizione di procedibilità è ancorata al momento di entrata in vigore del nuovo regime normativo. In tale caso non rilevavano eventuali irregolarità della querela relativa ad un momento procedimentale anteriore, in cui la querela non era richiesta ai fini della procedibilità (Cassazione 25341/2021);
- l'articolo 12 del Dlgs 36/2018 prevede che i termini di proposizione della querela decorrono dalla data in cui la persona offesa riceve l’avviso da parte del pubblico ministero o dal giudice . Nel caso trattato non risulta che il condominio abbia mai ricevuto detta comunicazione e che sia decorso tale termine;
- il condominio si è costituito parte civile nel processo penale, atto che comporta la manifestazione della volontà di punizione che, secondo la giurisprudenza di legittimità è equiparabile alla presentazione della querela ( Cassazione 5193/2019; 44114/2019; 28305/2019).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©