La detrazione per recupero edilizio su parti comuni spetta anche per le unità non abitative
Da L'Esperto Risponde
Nell'ipotesi di lavori su parti comuni (rifacimento tetto) di edificio a destinazione mista (abitativa e non abitativa), come nel caso di specie, la detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la Guida al 50%) compete per i millesimi di proprietà delle parti comuni sia per le unità abitative che per quelle a destinazione diversa, solo nell'ipotesi in cui l'edificio sia a prevalente destinazione abitativa (oltre il 50% destinato ad abitazione, circolari 57/E e 121/E del 1998). Viceversa, se l'edificio è a prevalente destinazione non abitativa la detrazione si applica comunque per i millesimi di proprietà delle parti comuni riferite alle sole abitazioni (circolari 121/E e 57/E del 1998). Il limite massimo detraibile è calcolato tenuto conto delle unità immobiliari agevolate (96.000 x 5 se a prevalente destinazione abitativa, ovvero x 3 se invece la superficie prevalente è a destinazione non abitativa).