La prova dell'adesione alla mediazione è costituita dalla mail di avvenuta consegna del messaggio Pec
Scagionati pertanto i professionisti chiamati a rappresentare un condominio e poi da questo citati per negligenza
Un condominio conveniva in giudizio due avvocati per avere mal patrocinato una causa di opposizione a decreto ingiuntivo nell'interesse dello stesso e, richiamatane la responsabilità professionale, chiedevano il risarcimento dei danni subiti. I legali, eccepivano l'improcedibilità della domanda, per mancata attivazione della negoziazione assistita, controdeducendo un credito a loro favore nei confronti del condominio attore. A decidere la questione la sentenza del Tribunale di Milano 3521/2020.
L'adesione telematica alla proposta di negoziazione
Il condominio negava di aver mai ricevuto l'adesione alla proposta di negoziazione assistita inviata ai convenuti, sottolineando l'erroneità dell'indirizzo di posta certificata risultante dal messaggio prodotto in giudizio dagli stessi; mentre, infatti, l'indirizzo di posta del legale del condominio conteneva un punto tra il nome del dominio e la desinenza, quello cui l'adesione dei convenuti era stato mandata, ometteva tale punto.
Del resto, i convenuti avevano depositato solo la copia cartacea di un'immagine web di accettazione e non il file telematico in formato .elm e tale documento non poteva costituire né valida prova delle operazioni di notificazione, che avrebbe dovuto essere offerta con atto digitale, né prova della consegna del messaggio. L'indicatore della ricezione del messaggio nella posta del destinatario non è, infatti, costituito dalla “accettazione” - che attiene esclusivamente alla accettazione del messaggio da parte del sistema –, ma dalla mail di “consegna” che appunto conferma la consegna al destinatario del messaggio ed in tale contesto non poteva ritenersi provato che la comunicazione di adesione alla negoziazione fosse stata ricevuta dal legale del condominio.
Ne consegue che doveva ritenersi avverata la condizione di procedibilità ex articolo 3 comma 2 Dl 132/14, essendo stato regolarmente trasmesso l'invito alla negoziazione assistita a cui non è seguita valida adesione della controparte.
Il parametro della diligenza del professionista
Il condominio aveva inoltre addebitato ai convenuti l'inadeguata difesa nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo per aver erroneamente sostenuto la tempestività della notifica del decreto e per non aver svolto domanda di accertamento incidentale della sussistenza del credito azionato in sede monitoria. Come è noto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera al fine di ottenere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'articolo 1176 comma 2 Codice civile, rapportato alla diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve.
La responsabilità dell'avvocato, tuttavia, non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cassazione 2638/13).
La tesi maggioritaria sulla natura del giudizio di opposizione
Nel caso di specie risultava che il decreto ingiuntivo era stato pacificamente notificato oltre il termine di 60 giorni fissato dall'articolo 644 Codice di procedura civile, con conseguente perdita di efficacia dello stesso. Se, dunque, per un verso l'efficacia del decreto ingiuntivo era venuta meno, tuttavia l'azione volta al recupero del credito non poteva ritenersi pregiudicata perché la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dando luogo a un giudizio di cognizione avente ad oggetto la fondatezza del credito azionato in sede monitoria, non richiede la formulazione di espressa domanda di condanna dell'opponente al pagamento del medesimo (Cassazione 5055/99) e perché, allorché si instaura un rapporto processuale in seguito a opposizione, il ricorso per ingiunzione deve essere qualificato come domanda giudiziale (Cassazione 21050/06).
L'interpretazione della giurisprudenza sull'esito
In virtù di quanto sopra, il giudice della sentenza 3251/2020 del Tribunale di Milano, a definizione del caso in esame, ha ritenuto immune da censure sul punto la condotta dei professionisti, i quali nel costituirsi nel giudizio di opposizione avevano sviluppato argomenti difensivi a sostegno della fondatezza del credito - producendo documentazione a sostegno dello stesso e a confutazione delle contestazioni mosse dall'opponente - e comunque avevano chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della somma azionata col ricorso.
In definitiva la condanna al pagamento delle spese dell'opposizione a carico del condominio non derivava dalla responsabilità professionale dei convenuti, ma da una valutazione del tribunale competente per il precedente giudizio di opposizione, non coerente con le prospettazioni di parte opposta e non in linea con la costante giurisprudenza della Suprema corte, sposata, invece, nel caso di specie. Quindi il danno lamentato dal condominio non poteva essere riconducibile all'attività dei due professionisti, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dal condominio.
I mercoledì della privacy: conservazione dati nei server dell’amministratore
di Carlo Pikler - Centro studi privacy and legal advice