Condominio

La prova sull’uso del depuratore spetta all’ente di gestione del servizio e non all’utente

Non si può in sostanza presumere l’utilizzo, nel caso specifico da parte di un condominio

immagine non disponibile

di Rosario Dolce

Il Tribunale di Palermo si adegua alla Cassazione, in tema di canoni per il depuratore dell'acqua. Con una inedita e importante sentenza del 28 gennaio 2021, il giudice palermitano ha condannato l'ente di gestione del servizio locale a restituire i canoni di depurazione riportati in bolletta ad un condominio, in quanto utente del servizio integrato idrico. La ragione: non aver dimostrato che il fabbricato fosse servito anche dell'impianto di depurazione.

Come si calcola la quota spettante
La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in ogni bolletta dell'Amap, a seguito del Dlgs 258 del 18 agosto 2000 articolo 24, è divenuta una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurandosi come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza.

In effetti: è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi, in contrario, qualificare come controprestazione il fatto che le somme pagate dagli utenti in mancanza del servizio sarebbero destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, all'attuazione del piano d'ambito ( Cassazione 1442/2013).

Se ne deduce che in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio.Ora, nella fattispecie – per come precisato in sentenza – l'ente convenuto, in sede di opposizione a un decreto ingiuntivo, non aveva dimostrato l'attivazione del servizio di depurazione.

Conclusioni
Pertanto, il condominio, con riferimento al periodo oggetto della fatturazione è stato liberato dall'obbligo di versare la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione. Inoltre, a fronte delle fatture già pagate - stante la domanda riconvenzionale esercitata - l'ente di gestione del servizio integrato idrico locale è stato condannato a restituire gli importi versati a titolo di canone di depurazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©