Condominio

La querela dei condòmini per il reato di appropriazione indebita deve essere firmata

Non basta al nuovo amministratore produrre un verbale di assemblea senza sottoscrizioni per giustificare la denuncia nei confronti del predecessore

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di Giulio Benedetti


Gli articoli 336 e 337 Codice procedura penale elencano le formalità della querela che consistono nell'indicazione della manifesta volontà che si proceda per un fatto previsto dalla legge come reato, nella descrizione del fatto e del giorno in cui è stato commesso e dell'autore; la querela deve essere sottoscritta con firma autentica. Tali requisiti devono essere osservati anche nel caso in cui i condòmini vogliano querelare l'amministratore per il reato di appropriazione indebita.

Il caso trattato

Un amministratore condominiale era stato condannato per due ipotesi di appropriazione indebita aggravata dalla sentenza della Corte di appello e ricorreva al Giudice di legittimità, lamentando l'ingiustizia della sentenza, per la mancanza della prova dell'effettiva esistenza della documentazione oggetto del reato e perché la procedibilità doveva essere esclusa in quanto la querela era tardiva e insufficiente.

Il condannato affermava che l'amministratore del condominio che gli era succeduto si era limitato a esporre i fatti ai Carabinieri, senza chiedere che il responsabile venisse punito; aggiungeva che, a seguito della richiesta del Pubblico Ministero, aveva poi presentato la querela presso i Carabinieri, allegando il verbale di assemblea del condominio, privo di sottoscrizione dei condòmini e mancante di uno specifico incarico a presentare la querela.

Il condannato sosteneva perciò l'indeterminatezza del capo di imputazione, l'erronea indicazione del tempo dell'interversione del possesso al momento della cessazione della carica di amministratore, la decorrenza del termine di prescrizione dal momento dell'approvazione del rendiconto e non della cessazione della carica, la mancata applicazione della causa di non punibilità dell'articolo 131 bis Codice penale e della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante.

Il giudizio di legittimità

La Cassazione (sentenza 24279/2023) annullava la sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo giudizio, limitatamente alla sussistenza della condizione di procedibilità, per il secondo capo di imputazione. La corte Suprema affermava che la questione della procedibilità non era tardiva, in quanto sollevata non con l'appello principale, ma con i motivi aggiunti, poiché l'articolo 129, comma primo, Codice procedura penale afferma che il giudice può rilevare d'ufficio la mancanza di una condizione di procedibilità in ogni stato e grado del processo.

Quindi la Corte di appello deve accertare, nel giudizio di rinvio, se rivesta il carattere formale della querela la presentazione, da parte del nuovo amministratore, del verbale dell'assemblea del condominio, privo di sottoscrizione dei condòmini e mancante di uno specifico incarico all'amministratore di sporgere la querela. La Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso per il primo capo di imputazione, poiché per detto reato il condominio si costituiva parte civile nel processo.

I precedenti

La giurisprudenza (Cassazione 44114/2019) sostiene che l'articolo 12, comma 2, del Dlgs 36/2018, che prevede la procedibilità per i reati divenuti procedibili a querela, non contempla l'avviso per l'eventuale esercizio del diritto di querela, quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio. La Cassazione definiva infondate la questione dell'indeterminatezza del capo di imputazione, la contestazione del momento consumativo del reato, poiché la giurisprudenza (Cassazione 19519/2020) sostiene che il reato di appropriazione indebita si consuma all'atto della cessazione della carica, poiché in tale momento, in mancanza della restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso.

Al momento della cessazione della carica si realizza il reato di appropriazione indebita della documentazione, poiché con la cessazione della carica sorge in capo all'amministratore uscente l'obbligo di consegnare all'amministratore subentrante tutta la documentazione relativa all'amministrazione del condominio (Cassazioner 29451/2013). La Corte di appello affermava che l'amministratore, alla cassazione della carica, non aveva consegnato la documentazione al nuovo amministratore subentrato. I giudici di legittimità concordavano con la Corte di appello che non aveva applicato l'articolo 131bis Codice penale perché la condotta dell'amministratore non era occasionale, mentre la valutazione della equivalenza delle circostanze generiche con le aggravati è inammissibile, in quanto sviluppa considerazioni di merito il cui esame è precluso al Giudice di legittimità.

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