La revoca della delibera prima dell’avvio della mediazione evita il contenzioso giudiziario
Impossibile proseguire il giudizio verificando la validità di una delibera che non esiste più
La revoca della delibera prima della mediazione salva il condominio dal contenzioso giudiziario di cui all'articolo 1137 Codice civile. Ciò è quanto è dato ricavare da una sentenza inedita del Tribunale di Palermo, del 19 settembre 2020.
I fatti
Il caso da cui prendeva spunta la lite riguardava, per l'appunto, l'impugnazione di una delibera. L'azione, come è stabilito dall'articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione al Codice civile, è stata preceduta dal tentativo di mediazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28.L'assemblea, convocata al fine di consentire la partecipazione dell'amministratore, decideva però di revocare la deliberazione impugnata, quindi, disponendo prima della data prefissata per il primo incontro.
La bocciatura della prosecuzione della lite
Il mancato accordo, tuttavia, in sede di mediazione sui compensi dell'avvocato procrastinava la “lite” in giudizio, stante l'iniziativa del condòmino antagonista.Il giudice della causa, però, bocciava l'azione, ritenendola inammissibile, sotto due diversi aspetti. Sotto il profilo della carenza di interesse ad agire, di cui all'articolo 100 Codice procedura civile, per quanto riguarda, l'azione esperita contro il deliberato. Sotto il profilo della incompetenza per valore, di cui all'articolo 7 Codice procedura civile, per quanto riguarda il profilo della richiesta di liquidazione del compenso quantificato nell'atto introduttivo del giudizio.
Nessun interesse se la delibera non c’è più
Quanto al primo aspetto, è sicuramente utile riportare uno stralcio della motivazione. E segnatamente: «Non si comprende quale interesse potesse avere parte attrice a notificare un atto di citazione introduttivo del presente giudizio chiedendo l'accertamento virtuale dell'invalidità di una delibera non più esistente e revocata dal condominio convenuto già prima dell'incontro di mediazione . Si rileva infatti che non sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere e per statuire relativamente alla soccombenza virtuale. Infatti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, è quindi necessario che in pendenza del giudizio sopravvengano eventi o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni situazione di contrasto e a fare venire meno la necessità di una pronuncia del giudice. In sostanza, la cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio e che fa venir meno la ragion d'essere della lite […]».